Cassazione Civile, Ordinanza n. 23771/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Aveva riferito di essere fuggito dal Pakistan dopo un attentato a una moschea sciita; la Corte d'appello di Bologna aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo non credibile il racconto e insussistenti i presupposti di tutela. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione dei criteri legali di valutazione della credibilità e del dovere di cooperazione istruttoria, con riguardo alla vicenda dell'attentato; 2) violazione delle norme sulla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), per avere la Corte valutato fonti informative non attuali e in modo parziale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la dichiarata corruzione della polizia locale; 4) violazione delle norme sul permesso umanitario, per non avere riconosciuto una specifica vulnerabilità nonostante il buon livello di integrazione in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo una mera richiesta di riesame del merito sulla non credibilità del richiedente; ha considerato infondata l'ulteriore critica sulla traduzione perché introdotta per la prima volta in sede di legittimità; ha giudicato il secondo motivo inammissibile perché la Corte territoriale aveva comunque utilizzato fonti aggiornate e la censura mirava solo a una diversa lettura delle stesse; ha reputato il terzo motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo trascritte le dichiarazioni asseritamente omesse; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché il ricorrente non aveva indicato quando e come le circostanze di integrazione in Italia fossero state dedotte nel giudizio di merito. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva effettiva del Ministero. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, commi 3 e 5, d.lgs. n. 251/2007
La valutazione di credibilità del richiedente va compiuta secondo i criteri legali e con controllo di coerenza interna, esterna e razionale della vicenda narrata, ma l'esito di tale apprezzamento è di fatto e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
art. 8, commi 2-3, d.lgs. n. 25/2008
L'esame della domanda di protezione deve avvenire alla luce di informazioni precise e aggiornate sul Paese d'origine, acquisite da fonti qualificate.
art. 27, comma 1-bis, d.lgs. n. 25/2008
Richiamato nel primo motivo come norma sulle modalità di esame della domanda e sui poteri istruttori del giudice.
art. 35-bis, commi 9-11, d.lgs. n. 25/2008
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di procedimento giurisdizionale sulla protezione internazionale.
art. 117 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulla valutazione della domanda e sulla cooperazione istruttoria.
art. 183 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulla gestione del contraddittorio e dell'istruttoria.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
La protezione sussidiaria per violenza indiscriminata non spetta se le fonti aggiornate non evidenziano una situazione di violenza generalizzata assimilabile a conflitto armato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla valutazione delle fonti e del materiale istruttorio.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
art. 19, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale limite al rimpatrio e parametro per la tutela umanitaria.
art. 11, lett. c-ter), d.P.R. n. 394/1999
Richiamato nel motivo relativo al permesso umanitario.
art. 28, d.P.R. n. 394/1999
Richiamato nel motivo relativo al permesso umanitario.
direttiva comunitaria n. 115/2008
Richiamata come parametro europeo nel motivo sul permesso di soggiorno per motivi umanitari.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla credibilità e sul fatto storico è limitato al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non a un nuovo giudizio sul merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non può essere sostituita da una diversa lettura delle prove, salvo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice opera sulla base di una narrazione ritenuta credibile o comunque di allegazioni specifiche; le censure che mirano solo a rivalutare il merito delle fonti COI sono inammissibili.
- Ai fini della protezione sussidiaria per violenza indiscriminata, il giudice deve utilizzare informazioni aggiornate e attendibili sul Paese di origine; se dalle fonti non emerge una violenza generalizzata assimilabile a conflitto armato, il presupposto dell'art. 14, lett. c), non sussiste.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare con precisione il fatto storico, dove sia stato allegato e dove risulti nel fascicolo; in difetto di specificità e autosufficienza il motivo è inammissibile.
- La deduzione di vulnerabilità ai fini della tutela umanitaria richiede che le circostanze poste a fondamento risultino tempestivamente introdotte nel giudizio di merito; non è consentito prospettarle per la prima volta in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23742/2021 del 02/09/2021
- ordinanza_civile · 2 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23743/2021 del 02/09/2021
- ordinanza_civile · 2 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23746/2021 del 02/09/2021
- ordinanza_civile · 2 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23747/2021 del 02/09/2021
- ordinanza_civile · 2 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23748/2021 del 02/09/2021
- ordinanza_civile · 2 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23761/2021 del 02/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →