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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14019/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Buccinà era stato condannato in appello per più episodi riconducibili originariamente a peculato e a sostituzione di persona (art. 494 c.p.), nonché per condotte connesse all'uso illecito di carte e buoni postali. Il ricorrente ha censurato: 1) la qualificazione soggettiva come "incaricato di pubblico servizio" e quindi la configurabilità del reato di peculato; 2) l'erronea qualificazione della condotta relativa alla sostituzione di persona, che a suo avviso sarebbe invece da ricondurre al falso in scrittura privata (art. 485 c.p.); 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Chiedeva l'annullamento o la riforma della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in relazione alla qualificazione dei fatti come peculato: anche assumendo che l'addetto al Bancoposta possa rivestire la qualifica di incaricato di pubblico servizio, nel caso concreto Buccinà non aveva il possesso o la disponibilità dei buoni fruttiferi "per ragione del suo servizio", ma ha ottenuto il possesso mediante artifici e raggiri. Perciò le condotte originariamente qualificate come peculato vanno riqualificate come truffa aggravata (art. 640 e 61 n. 11 c.p.). La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quei capi, disponendo la trasmissione ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia per la rideterminazione della pena (compresa la valutazione degli aumenti per continuazione e la coesistenza con il reato di cui all'art. 494 c.p.). Ha invece rigettato il motivo relativo al falso in scrittura privata, rilevando che l'art. 485 c.p. è stato abrogato dal d.lgs. n. 7 del 2016 e non può quindi operare assorbimento; ha altresì respinto il motivo sulle attenuanti generiche. La Corte ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità e condannato Buccinà a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile. Ha indicato che non potrà più essere applicata la pena accessoria dell'art. 32-quinquies c.p. in relazione ai capi annullati, perché quella pena presuppone condanne per delitti contro la pubblica amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 32-quinquies cod. pen.

    norma sulla pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro/impiego; la Corte osserva che non può più essere applicata se la condanna principale non è per delitti contro la pubblica amministrazione

  • artt. 81, cpv., 640 e 61 n. 11 cod. pen.

    la Corte riqualifica le condotte come truffa aggravata, ai sensi di tali articoli, perché il reo si è procurato il possesso mediante artifici e raggiri e sussiste l'aggravante per abuso della prestazione d'opera

  • art. 494 cod. pen.

    reato di sostituzione di persona contestato per alcune condotte; la Corte ha disposto che rimane valutato insieme agli altri reati nel giudizio di rinvio

  • art. 485 cod. pen.

    falso in scrittura privata abrogato: la Corte rileva che, essendo tale fattispecie soppressa dal d.lgs. n. 7/2016, non può più assorbire l'art. 494 c.p.

  • d.lgs. n. 7 del 2016

    ha abrogato la fattispecie di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.), trasformandone gli effetti in una responsabilità prevalentemente civilistica e sanzionatoria civile

  • art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 144/2002

    richiamato per sostenere la natura pubblicistica della raccolta del risparmio postale, argomento usato in giurisprudenza per qualificarne gli addetti come incaricati di pubblico servizio

  • art. 15 cod. pen.

    ricordato nel contesto della rilevanza penale delle fattispecie e del venir meno del presupposto per l'assorbimento tra reati dopo l'abrogazione dell'art. 485

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    disposto il principio dell'irrevocabilità della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità: la condanna sulla responsabilità diventa definitiva

Massime di principio

  • La distinzione fra peculato e truffa aggravata dipende non solo dalla qualifica soggettiva dell'agente (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) ma soprattutto dalla modalità del possesso del bene: peculato richiede che il reo avesse il possesso o la disponibilità del denaro "per ragione del suo servizio"; se il possesso è conseguito mediante artifici o raggiri, la fattispecie più appropriata è la truffa aggravata.
  • Anche se un addetto al Bancoposta può essere qualificato, in base a precedenti giurisprudenziali, come incaricato di pubblico servizio relativamente ad alcune attività di risparmio postale, tale qualificazione non è di per sé sufficiente a configurare il peculato: va esaminato il concreto rapporto di possesso/disponibilità dei titoli o delle somme.
  • L'abrogazione dell'art. 485 c.p. (falso in scrittura privata) dal d.lgs. n. 7/2016 impedisce oggi di ritenere quel reato assorbente rispetto ad altre fattispecie penali; le falsità oggi hanno rilevanza prevalentemente civilistica e non possono operare per estinguere o assorbire reati penali.
  • La presenza di denunce/querela delle persone offese può rendere procedibili determinate fattispecie che altrimenti sarebbero perseguibili d'ufficio; occorre verificare la tipologia del reato e la volontà delle parti offese.
  • Quando la Cassazione annulla con rinvio per vizi non attinenti all'affermazione di responsabilità, quest'ultima diventa irrevocabile (passa in giudicato) e nel giudizio di rinvio non decorrono ulteriori termini di prescrizione; il giudice di rinvio dovrà rideterminare la pena alla luce delle nuove qualificazioni.
  • In contestazioni riguardanti impiegati di soggetti ex pubblici come Poste, è importante valutare fattori concreti quali autonomia, modalità di inquadramento, premi di produzione e la natura delle mansioni per stabilire la natura pubblicistica o privatistica dell'attività svolta.

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