Cassazione Penale, Sentenza n. 14019/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Buccinà era stato condannato in appello per più episodi riconducibili originariamente a peculato e a sostituzione di persona (art. 494 c.p.), nonché per condotte connesse all'uso illecito di carte e buoni postali. Il ricorrente ha censurato: 1) la qualificazione soggettiva come "incaricato di pubblico servizio" e quindi la configurabilità del reato di peculato; 2) l'erronea qualificazione della condotta relativa alla sostituzione di persona, che a suo avviso sarebbe invece da ricondurre al falso in scrittura privata (art. 485 c.p.); 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Chiedeva l'annullamento o la riforma della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in relazione alla qualificazione dei fatti come peculato: anche assumendo che l'addetto al Bancoposta possa rivestire la qualifica di incaricato di pubblico servizio, nel caso concreto Buccinà non aveva il possesso o la disponibilità dei buoni fruttiferi "per ragione del suo servizio", ma ha ottenuto il possesso mediante artifici e raggiri. Perciò le condotte originariamente qualificate come peculato vanno riqualificate come truffa aggravata (art. 640 e 61 n. 11 c.p.). La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quei capi, disponendo la trasmissione ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia per la rideterminazione della pena (compresa la valutazione degli aumenti per continuazione e la coesistenza con il reato di cui all'art. 494 c.p.). Ha invece rigettato il motivo relativo al falso in scrittura privata, rilevando che l'art. 485 c.p. è stato abrogato dal d.lgs. n. 7 del 2016 e non può quindi operare assorbimento; ha altresì respinto il motivo sulle attenuanti generiche. La Corte ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità e condannato Buccinà a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile. Ha indicato che non potrà più essere applicata la pena accessoria dell'art. 32-quinquies c.p. in relazione ai capi annullati, perché quella pena presuppone condanne per delitti contro la pubblica amministrazione.
Norme richiamate
art. 32-quinquies cod. pen.
norma sulla pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro/impiego; la Corte osserva che non può più essere applicata se la condanna principale non è per delitti contro la pubblica amministrazione
artt. 81, cpv., 640 e 61 n. 11 cod. pen.
la Corte riqualifica le condotte come truffa aggravata, ai sensi di tali articoli, perché il reo si è procurato il possesso mediante artifici e raggiri e sussiste l'aggravante per abuso della prestazione d'opera
art. 494 cod. pen.
reato di sostituzione di persona contestato per alcune condotte; la Corte ha disposto che rimane valutato insieme agli altri reati nel giudizio di rinvio
art. 485 cod. pen.
falso in scrittura privata abrogato: la Corte rileva che, essendo tale fattispecie soppressa dal d.lgs. n. 7/2016, non può più assorbire l'art. 494 c.p.
d.lgs. n. 7 del 2016
ha abrogato la fattispecie di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.), trasformandone gli effetti in una responsabilità prevalentemente civilistica e sanzionatoria civile
art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 144/2002
richiamato per sostenere la natura pubblicistica della raccolta del risparmio postale, argomento usato in giurisprudenza per qualificarne gli addetti come incaricati di pubblico servizio
art. 15 cod. pen.
ricordato nel contesto della rilevanza penale delle fattispecie e del venir meno del presupposto per l'assorbimento tra reati dopo l'abrogazione dell'art. 485
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
disposto il principio dell'irrevocabilità della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità: la condanna sulla responsabilità diventa definitiva
Massime di principio
- La distinzione fra peculato e truffa aggravata dipende non solo dalla qualifica soggettiva dell'agente (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) ma soprattutto dalla modalità del possesso del bene: peculato richiede che il reo avesse il possesso o la disponibilità del denaro "per ragione del suo servizio"; se il possesso è conseguito mediante artifici o raggiri, la fattispecie più appropriata è la truffa aggravata.
- Anche se un addetto al Bancoposta può essere qualificato, in base a precedenti giurisprudenziali, come incaricato di pubblico servizio relativamente ad alcune attività di risparmio postale, tale qualificazione non è di per sé sufficiente a configurare il peculato: va esaminato il concreto rapporto di possesso/disponibilità dei titoli o delle somme.
- L'abrogazione dell'art. 485 c.p. (falso in scrittura privata) dal d.lgs. n. 7/2016 impedisce oggi di ritenere quel reato assorbente rispetto ad altre fattispecie penali; le falsità oggi hanno rilevanza prevalentemente civilistica e non possono operare per estinguere o assorbire reati penali.
- La presenza di denunce/querela delle persone offese può rendere procedibili determinate fattispecie che altrimenti sarebbero perseguibili d'ufficio; occorre verificare la tipologia del reato e la volontà delle parti offese.
- Quando la Cassazione annulla con rinvio per vizi non attinenti all'affermazione di responsabilità, quest'ultima diventa irrevocabile (passa in giudicato) e nel giudizio di rinvio non decorrono ulteriori termini di prescrizione; il giudice di rinvio dovrà rideterminare la pena alla luce delle nuove qualificazioni.
- In contestazioni riguardanti impiegati di soggetti ex pubblici come Poste, è importante valutare fattori concreti quali autonomia, modalità di inquadramento, premi di produzione e la natura delle mansioni per stabilire la natura pubblicistica o privatistica dell'attività svolta.
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