Sentenza del 18/05/2022 n. 391 - Comm. Trib. Prov. Genova
Finanza locale - IMU - abitazione principale e relative pertinenze - onere della prova - incombenza - Comune - energia elettrica - consumi - sufficienza - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2016, con cui il Comune ha escluso la qualifica di "abitazione principale" (e relativa pertinenza) dell'immobile in cui il ricorrente era residente anagraficamente, ritenendo che l'immobile non fosse utilizzato come dimora abituale in ragione dell'esiguità dei consumi di energia elettrica.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che la sola esiguità dei consumi di energia elettrica non sia sufficiente a superare la presunzione derivante dall'iscrizione anagrafica di residenza. In mancanza di prova che il contribuente possedesse o disponesse di altri alloggi sul territorio nazionale e di altri accertamenti convergenti (es. altre utenze), l'onere della prova di dimostrare la mancata dimora abituale gravava sul Comune, il quale non ha fornito elementi idonei. Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
d.l. n. 201/2011, art. 13
"L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa... Per abitazione principale si intende l'immobile... nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente."
La norma riconosce l'esenzione per la 'abitazione principale' definita tramite dimora abituale e residenza anagrafica; la sentenza applica la presunzione che la residenza anagrafica corrisponda alla dimora abituale, salvo che il Comune provi il contrario.
art. 43 c.c. (residenza)
La residenza è intesa come dimora abituale; le risultanze anagrafiche costituiscono una presunzione di dimora abituale che può essere superata soltanto con prove idonee.
d.lg. n. 504/1992, art. 8
Riferimento giurisprudenziale citato che riconosce il valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche e ammette che possano essere superate da prove contrarie (es. utenze), ma la valutazione richiede elementi convergenti e non un singolo dato isolato come l'esiguità dei consumi.
Massime di principio
- L'iscrizione anagrafica di residenza costituisce una presunzione di dimora abituale: spetta al Comune dimostrare il contrario con prove adeguate.
- La sola esiguità dei consumi di energia elettrica non è prova sufficiente per escludere che un immobile sia l'abitazione principale; sono necessari più elementi convergenti (es. assenza di altre utenze, possesso di altra abitazione, contratti di locazione, dichiarazioni, accertamenti anagrafici).
- L'onere della prova grava sull'ente impositore: prima di pretesare IMU il Comune dovrebbe verificare e, se necessario, rettificare lo stato anagrafico (es. cancellazione per irreperibilità) o raccogliere prove dirette di diversa dimora abituale.
- Per il contribuente è utile conservare e produrre documentazione che attesti la dimora abituale (iscrizione anagrafica, bollette multiple, certificazioni di lavoro/studio che giustifichino assenze, dichiarazioni sostitutive), nonché spiegazioni tecniche (es. impianti fotovoltaici/efficienza energetica) che possano giustificare consumi bassi.
- Accertamenti retrospettivi basati su singoli indici tecnici vanno valutati con cautela: gli elementi tecnici (consumi) devono essere associati ad elementi probatori diretti per superare la presunzione anagrafica.
- Gli enti locali, quando ritengono di avere elementi che contrastano con la residenza anagrafica, dovrebbero esercitare preventivamente i poteri anagrafici e documentare il quadro probatorio prima di emettere avvisi di recupero IMU.
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