Sentenza n. 1260/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio ex art. 39-bis, comma 1-quater, d.lgs. 286/1998
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per studio-tirocinio e avendo svolto il tirocinio dal 2 agosto 2024 al 31 gennaio 2025, aveva presentato il 9 agosto 2024 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio. La Questura, dopo un ritardo di circa un anno, gli aveva comunicato i motivi ostativi fondati sulla mancata documentazione della proroga del progetto di tirocinio, ormai positivamente concluso, e aveva poi respinto l’istanza anche rilevando la mancata richiesta di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Il ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione di legge, eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione, difetto di motivazione e illegittimità del diniego, sostenendo di avere svolto regolarmente il tirocinio, di avere tempestivamente presentato la domanda e di non avere potuto chiedere la conversione perché l’Amministrazione non aveva previamente rilasciato il permesso di soggiorno, a causa del proprio ritardo. Ha inoltre contestato l’invio tardivo del preavviso di rigetto e la mancata valutazione della situazione concreta, anche considerando la successiva stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto illegittimo fondare il rigetto sulla mancata proroga del tirocinio, poiché il tirocinio era stato regolarmente svolto e concluso il 31 gennaio 2025 secondo il progetto e il visto d’ingresso; l’Amministrazione non poteva pretendere, a distanza di circa un anno dalla domanda, il rinnovo di un tirocinio già positivamente concluso. È stato ritenuto illegittimo anche il riferimento alla mancata richiesta di conversione in lavoro subordinato, poiché tale conversione presuppone il rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio, che non era intervenuto proprio a causa del ritardo della Questura. Sebbene i termini per la conclusione del procedimento di rilascio del titolo non siano perentori, l’Amministrazione non può far ricadere sul richiedente gli effetti pregiudizievoli della scadenza del tirocinio quando essa dipende dal ritardo amministrativo, soprattutto in un tirocinio della durata di soli sei mesi. Il provvedimento è stato inoltre censurato per difetto di motivazione, non risultando chiara l’effettiva ragione del diniego. Le ulteriori questioni sono state assorbite. L’Amministrazione è stata obbligata a rivalutare l’istanza; spese compensate.
Norme richiamate
art. 39-bis, comma 1-quater, d.lgs. 286/1998
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio; il giudice ha ritenuto che la relativa istanza dovesse essere valutata considerando il tirocinio effettivamente svolto e il ritardo dell’Amministrazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato nel provvedimento impugnato quale base del diniego; il giudice ha ritenuto illegittimo il rigetto fondato sulla scadenza del tirocinio quando tale scadenza era intervenuta durante il ritardo amministrativo nella definizione della domanda.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non poteva fondarsi, a distanza di circa un anno dalla domanda, sulla mancata proroga di un tirocinio già regolarmente concluso secondo il progetto originario.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio, l’Amministrazione non può negare il titolo perché il tirocinio è nel frattempo scaduto quando il tirocinio sia stato regolarmente svolto e la scadenza sia intervenuta durante il ritardo dell’Amministrazione nella definizione della domanda.
- La mancata richiesta di conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso per lavoro subordinato non può costituire ragione di diniego quando il permesso originario non sia mai stato rilasciato per effetto del ritardo dell’Amministrazione: la conversione presuppone infatti l’esistenza di un titolo di soggiorno convertibile.
- Pur non essendo perentori i termini per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, l’Amministrazione non può imputare al richiedente le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla scadenza del presupposto temporale del titolo, se tale scadenza è stata resa rilevante dal ritardo amministrativo.
- Il diniego di un permesso di soggiorno deve indicare con chiarezza l’effettiva ragione ostativa; sussiste difetto di motivazione quando l’atto richiama cumulativamente la mancata proroga del tirocinio e la mancata conversione del titolo senza confrontarsi con il regolare completamento del tirocinio e con il fatto che il titolo originario non era stato rilasciato.
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