Sentenza n. 3550/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza n. 469/2025 del Tribunale di Busto Arsizio Sez. Lavoro, pubblicata il 19.5.2025, passata in giudicato per decorso del termine breve di impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente e il beneficio economico di 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 469/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente relativamente agli anni scolastici indicati nella pronuncia e aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio mediante accredito di 1.000 euro. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero il 19 maggio 2025, la rituale notificazione del ricorso il 19 febbraio 2026 e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora fosse in concreto giustificata da ragioni ostative: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, ma incentivante e facoltativa, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora, ma la misura può essere esclusa nei confronti della pubblica amministrazione quando ricorrano ragioni ostative concrete, ulteriori rispetto alla manifesta iniquità.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Ad. Plen., Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente preclusa, ma può essere negata quando sussistano altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità, tenuto conto delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato che impone a un'Amministrazione statale il riconoscimento e l'erogazione di un beneficio economico non sia stata eseguita e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine fissato nella sentenza e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta costituisce una misura sostitutiva idonea ad assicurare l'effettività dell'ottemperanza; il commissario può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano concrete ragioni ostative, valutate alla luce della specialità del debitore pubblico e delle difficoltà organizzative, normative e finanziarie dell'adempimento.
- Ai fini dell'esclusione dell'astreinte possono rilevare la complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di una pluralità di soggetti e strutture amministrative, l'accentramento nazionale delle operazioni necessarie e l'eccezionale mole del contenzioso seriale relativo al medesimo beneficio.
- La natura non essenziale per il sostentamento del lavoratore e l'utilizzabilità facoltativa del beneficio riconosciuto dalla sentenza costituiscono elementi che possono ridurre i presupposti per l'applicazione di una penalità di mora.
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