Regolamento (UE) 2024/1195
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1195 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di cassia ottenuto da Cinnamomum aromaticum Nees come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a condizioni specifiche, l’olio essenziale di cassia ottenuto da Cinnamomum aromaticum Nees come additivo per mangimi appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo degli aromatizzanti. L’autorizzazione è limitata a determinate specie animali indicate nell’allegato e comporta il ritiro dal mercato per gli usi residui non autorizzati, con un regime transitorio per esaurire le scorte. Sono inoltre fissati limiti di tenore, obblighi di impiego in premiscela, divieti di combinazione con altri additivi contenenti stirene e cumarina e misure di tutela per gli utilizzatori.
Autorizzazione dell’olio essenziale di cassia ottenuto da Cinnamomum aromaticum Nees come additivo per mangimi per determinate specie animali, con ritiro dal mercato per gli usi non autorizzati e con regole transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento alla commercializzazione e all’uso dell’additivo "olio essenziale di cassia" (additivo organolettico del gruppo funzionale degli aromatizzanti) e dei prodotti che lo contengono. L’autorizzazione riguarda solo le specie/categorie elencate nell’allegato: suini da ingrasso, suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi, suinetti e suinetti delle specie secondarie di suidi, vitelli da ingrasso, bovini/ovini/specie secondarie di ruminanti da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, tacchini da ingrasso, conigli da ingrasso, salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori, altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi. È escluso l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Restano esclusi gli usi non ricompresi nell’allegato e, per effetto del ritiro dal mercato, gli usi relativi alle specie o categorie non autorizzate. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizzazione dell’olio essenziale di cassia come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1195 autorizza l’olio essenziale di cassia ottenuto da Cinnamomum aromaticum Nees come additivo per mangimi, nell’ambito degli additivi organolettici e del gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, rivalutazione e condizioni d’uso degli additivi per mangimi, e tiene conto del parere EFSA del 27 settembre 2022.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La sostanza era già autorizzata a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritta nel registro degli additivi come prodotto esistente. La Commissione ha riesaminato la domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, inizialmente per tutte le specie animali, ma il richiedente ha poi ritirato la richiesta per tutte le specie e categorie non espressamente mantenute. L’EFSA ha ritenuto la sostanza sicura per gli animali a breve ciclo vitale, per i consumatori e per l’ambiente, mentre non ha potuto esprimersi sulla sicurezza per animali longevi e da riproduzione a causa della presenza di stirene; ha inoltre raccomandato di ridurre al minimo l’esposizione degli utilizzatori.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione è limitata alle specie e categorie indicate nell’allegato, in particolare: suini da ingrasso, suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi, suinetti e suinetti delle specie secondarie di suidi, vitelli da ingrasso, bovini/ovini/specie secondarie di ruminanti da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, tacchini da ingrasso, conigli da ingrasso, salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori, altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi. Il regolamento precisa inoltre che l’additivo non può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio, perché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego degli aromatizzanti in tale matrice.
Condizioni tecniche di impiego
L’allegato riporta la composizione dell’additivo e le specifiche della sostanza attiva: olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore da foglie, peduncoli e brindilli di Cinnamomum aromaticum Nees, con (E)-cinnamaldeide 70-89%, (E)-2-metossicinnamaldeide 0-15%, acetato di cinnamile ≤ 4%, cumarina ≤ 4% e stirene ≤ 0,1%. Per la determinazione del marcatore fitochimico (E)-cinnamaldeide sono ammessi GC-FID o GC-MS. Per ciascuna specie/categoria è fissato un tenore massimo di sostanza attiva nel mangime completo al 12% di umidità.
Obblighi di etichettatura, uso in premiscela e protezione degli utilizzatori
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori non possono combinare l’additivo con altri prodotti contenenti stirene e cumarina. Inoltre, devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; ove tali rischi non possano essere eliminati, è richiesto l’uso di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.
Ritiro dal mercato e disciplina transitoria
Per gli impieghi non coperti dall’allegato, il regolamento dispone il ritiro dal mercato dell’additivo autorizzato in precedenza. Tuttavia, per consentire l’adeguamento degli operatori, sono previsti più periodi transitori: l’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 15 novembre 2024 possono essere venduti e utilizzati fino a esaurimento delle scorte per le specie autorizzate; i mangimi composti e le materie prime prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2025 possono seguire il medesimo regime. Per gli usi ritirati, le scorte dell’additivo possono essere commercializzate e utilizzate fino al 15 maggio 2025, le premiscele fino al 15 agosto 2025 e i mangimi composti e le materie prime ottenuti con tali prodotti fino al 15 maggio 2026.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza, alle condizioni dell’allegato, la sostanza identificata come additivo 2b131-eo nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione riguarda l’olio essenziale di cassia ottenuto da foglie, peduncoli e brindilli di Cinnamomum aromaticum Nees, con efficacia nell’Unione e per il periodo indicato nell’allegato.
Ritiro dal mercato degli usi non autorizzati
L’articolo 2 dispone il ritiro dal mercato dell’additivo autorizzato in precedenza ai sensi della direttiva 70/524/CEE per tutte le specie e categorie di animali diverse da quelle elencate nell’allegato. Il ritiro opera quindi solo per gli impieghi non ricompresi nella nuova autorizzazione.
Regime transitorio per l’autorizzazione
L’articolo 3 consente l’immissione sul mercato e l’uso, fino a esaurimento scorte, dell’additivo e delle premiscele prodotti ed etichettati prima del 15 novembre 2024, purché conformi alle norme previgenti e per le specie/categorie autorizzate. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2025 possono essere immessi sul mercato e utilizzati, sempre fino a esaurimento scorte, per le specie/categorie dell’allegato.
Regime transitorio per il ritiro dal mercato
L’articolo 4 stabilisce che le scorte esistenti dell’additivo possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate per le specie/categorie non autorizzate fino al 15 maggio 2025. Le premiscele prodotte con tale additivo possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 15 agosto 2025; i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con l’additivo o con tali premiscele possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 15 maggio 2026.
Condizioni d’uso e limiti analitici dell’allegato
L’allegato fissa per ciascuna specie/categoria un tenore massimo di sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12%, con valori differenziati: 61 mg/kg per suini da ingrasso, 51 mg/kg per suini da ingrasso delle specie secondarie di suidi e per suinetti/suinetti delle specie secondarie di suidi, 100 mg/kg per vitelli da ingrasso, 60 mg/kg per bovini da ingrasso, ovini da ingrasso e specie secondarie di ruminanti da ingrasso, 28,5 mg/kg per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, 38 mg/kg per tacchini da ingrasso, 25 mg/kg per conigli da ingrasso, 125 mg/kg per salmonidi e specie secondarie di pesci pinnati diversi dai pesci riproduttori, 28,5 mg/kg per altre specie secondarie da ingrasso diverse dagli equidi. È richiesto l’impiego in premiscela, l’indicazione in etichetta delle condizioni di conservazione e della stabilità al trattamento termico, e la determinazione dell’(E)-cinnamaldeide mediante GC-FID o GC-MS.
Divieti e misure di protezione
L’allegato vieta la combinazione dell’additivo con altri additivi contenenti stirene e cumarina. Impone inoltre agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Entrata in vigore
L’articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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