Sentenza n. 7215/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1); Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3); Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); nonche', per quanto occorrer possa, Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10); Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cao S.r.l. il 17/2/2023: per l'annullamento Del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14/12/2022, unitamente agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5; Della comunicazione del precedente Decreto; nonche' per quanto occorrer possa Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 dell' AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 dell'ESTAR; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto nonche' per l'annullamento di tutti i provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo e segnatamente Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordi Stato-Regioni, circolari ministeriali e, con motivi aggiunti, decreto della Regione Toscana di individuazione delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo aver trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha impugnato gli atti statali attuativi del meccanismo di payback per il superamento dei tetti di spesa regionali per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, deducendo l'illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell'istituto e vizi propri degli atti. Sono state denunciate, tra l'altro, la violazione degli artt. 3, 41, 42, 43, 53, 77, 97 e 117 Cost., dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, degli artt. 101 e 102 TFUE e dei principi di proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento. La ricorrente ha inoltre contestato la natura retroattiva della fissazione dei tetti regionali nel 2019, l'alterazione dell'equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura, il mancato rispetto delle tempistiche normative e l'illegittimità derivata degli atti regionali e delle deliberazioni delle aziende sanitarie toscane. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto regionale che individuava le imprese soggette al ripiano e quantificava gli importi dovuti.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il TAR ha richiamato e condiviso la propria precedente giurisprudenza, fondata anche sulla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, secondo cui il meccanismo di payback relativo agli anni 2015-2018 è ragionevole e proporzionato, persegue la razionalizzazione della spesa sanitaria e costituisce un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di garantire le risorse necessarie alla tutela della salute. La disciplina legislativa individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri essenziali di determinazione, rispettando la riserva di legge. Non sussiste violazione dell'irretroattività o del legittimo affidamento, poiché fin dal 2015 le imprese conoscevano, o avrebbero dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento; la disciplina del 2022 ha reso operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l'obbligo. Il payback non altera le procedure di gara né il contenuto dei contratti, poiché opera esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva delle imprese e non modifica quantità o prezzi delle forniture. È rimasta inoltre indimostrata un'eccessiva riduzione dei margini di utile. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Gli atti regionali hanno natura meramente tecnico-contabile e vincolata: le regioni si limitano a verificare i dati contabili, individuare le imprese e calcolare l'importo dovuto secondo criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali, senza esercitare un potere autoritativo. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale relativo al quantum dell'obbligazione di pagamento. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Non presente nel testo oltre ai riferimenti ai commi 8, 9 e 9-bis.
La disposizione costituisce la base legislativa del meccanismo di payback, individuando il tetto di spesa, le quote di ripiano, i soggetti obbligati e la procedura di determinazione del dovuto.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Il fondo istituito dalla disposizione ha ridotto significativamente la somma dovuta dalle imprese fornitrici.
art. 2, comma 1, decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022
Richiamato quale fonte della quota percentuale di ripiano già fissata a livello normativo.
art. 2, comma 2, decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022
Richiamato quale criterio per il calcolo degli importi di ripiano dovuti dalle singole imprese.
art. 3 decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022
Attribuisce agli enti del servizio sanitario attività istruttorie di ricognizione delle fatture e di calcolo del fatturato delle aziende fornitrici.
art. 4 decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022
Individua le attività regionali di verifica della coerenza dei dati contabili, adozione degli elenchi delle imprese e determinazione delle modalità di versamento.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione del processo davanti al giudice ordinario dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 133 c.p.a.
Richiamato per escludere che la controversia rientri in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa.
art. 23 Cost.
Non presente nel testo oltre al riferimento della Corte costituzionale.
Il payback è qualificato come contributo di solidarietà rientrante nell'ambito della riserva di legge, ritenuta rispettata dalla disciplina.
art. 41 Cost.
Non presente nel testo oltre al riferimento alla censura.
La limitazione patrimoniale derivante dal payback è stata ritenuta ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento legislativo volto alla razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
La disciplina non viola la tutela patrimoniale né il principio di irretroattività, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile fin dal 2015.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018 è compatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità quando persegue la razionalizzazione della spesa sanitaria e impone alle imprese un contributo solidaristico collegato alla necessità di garantire le risorse per la tutela della salute.
- Non sussiste violazione del legittimo affidamento o del principio di irretroattività quando l'obbligo di ripiano, i soggetti obbligati e i criteri essenziali di calcolo erano già previsti dalla legge al momento della partecipazione alle gare, anche se la concreta quantificazione del dovuto è intervenuta successivamente.
- Il payback sui dispositivi medici non altera le procedure di gara né il contenuto dei contratti di fornitura quando opera esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dell'impresa, senza modificare quantità, prezzi o condizioni contrattuali, e il rischio economico era prevedibile secondo l'ordinaria diligenza professionale.
- La controversia relativa agli atti regionali che individuano le imprese soggette al payback e quantificano il relativo importo appartiene alla giurisdizione ordinaria quando tali atti costituiscono attività meramente tecnica, vincolata e ricognitiva, priva di margini di discrezionalità e riferita a un'obbligazione patrimoniale già determinata dalla legge e dagli atti statali.
- Le regioni e le province autonome, nell'attuazione del payback, non possono determinare autonomamente il tetto di spesa, certificarne il superamento o modificare la quota complessiva di ripiano, ma devono limitarsi a verificare i dati contabili, compilare l'elenco delle imprese obbligate e calcolare il dovuto secondo criteri legislativi e ministeriali predeterminati.
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