Cassazione Penale, Sentenza n. 13890/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva vizio di motivazione, ritenuto carente rispetto alla quantificazione e alla motivazione dell'aumento di pena per le condotte di evasione commesse in data 8 settembre 2018, 11 settembre 2018 e 30 agosto 2018. Contestava in particolare che la Corte non avesse tenuto conto delle concrete modalita' dei fatti e dell'elemento psicologico (la soggettivita') delle condotte nella determinazione degli aumenti per continuazione, sia per ciascun episodio che cumulativamente.
La decisione
La Corte di legittimita' ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha richiamato i passaggi della Corte di appello che, avendo rideterminato il trattamento sanzionatorio in melius, aveva individuato il reato piu' grave nell'evasione del 11/09/2018, fissando la pena nel minimo edittale di un anno di reclusione; per la continuazione aveva poi applicato un aumento di 3 mesi di reclusione per ciascuno degli altri due episodi (8/09/2018 e 30/08/2018), diversamente dal Tribunale che aveva aumentato complessivamente di 4 mesi. La Corte di appello ha motivato il rifiuto delle attenuanti generiche e il giudizio negativo sulla gravita' delle condotte e sulla personalita' dell'imputato. La Corte di legittimita' ha ritenuto che la misura di aumento, essendo inferiore al triplo e alla misura media di aumento, non richiedeva ulteriore specificazione e che la doglianza era generica. Ha inoltre osservato che l'eventuale vizio per violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) non era stato dedotto e non poteva essere rilevato d'ufficio nelle circostanze del caso. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
non presente nel testo una citazione testuale oltre all'indicazione dell'articolo
Individua il reato di evasione come fattispecie applicata; la Corte ha ritenuto configurati più episodi di evasione commessi in giorni diversi
art. 597 cod. proc. pen.
non presente nel testo una citazione testuale oltre all'indicazione dell'articolo
Richiama il divieto di reformatio in peius: la Corte osserva che l'eventuale violazione andava dedotta e non poteva essere rilevata d'ufficio, salvo ipotesi di illegittimità della pena 'ab origine' che qui non sussisteva
Massime di principio
- Un motivo di ricorso generico e privo di puntualizzazioni circa i profili di vizio della motivazione e della quantificazione della pena può essere dichiarato inammissibile.
- Quando la Corte di merito ridetermina la pena 'in melius' (es. escludendo la recidiva) puo' comunque rideterminare autonomamente gli aumenti per continuazione, purché la motivazione sulla gravita' dei fatti e sulla personalita' sia adeguata.
- Gli aumenti per continuazione motivati in misura inferiore al triplo e compatibili con i parametri medi non richiedono sempre una motivazione particolarmente analitica, salvo che la scelta non appaia irragionevole o contraddittoria.
- La contestazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) deve essere specificamente dedotta nel ricorso; in mancanza, non e' rilevabile d'ufficio salvo che emerga un'illegittimita' manifesta della pena 'ab origine'.
- Le doglianze sulla mancata considerazione dell'elemento psicologico o delle concrete modalita' delle condotte richiedono che il ricorrente indichi quali specifici elementi probatori o passaggi motivazionali siano carenti o contraddittori, altrimenti la censura e' generica e destinata a restare inammissibile.
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