Cassazione Penale, Sentenza n. 49522/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Lecce del 17/06/2022, con cui è stata applicata la pena ex art. 444 c.p.p. per reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, e disposta la confisca dei beni in sequestro (fatta eccezione per alcuni beni restituiti). Il ricorrente lamentava l'assoluto difetto di motivazione della statuizione di confisca sui beni residui rispetto a quelli restituiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a fondamento della censura (ai sensi dell'art. 581 lett. d) c.p.p.): in particolare non ha neppure precisato quali fossero i beni confiscati, rendendo impossibile alla Corte valutare la loro natura rispetto al reato e quindi la legittimità o meno della misura ablativa. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento cui è stata applicata una misura ablativa; la Corte richiama la possibilità di impugnare talune statuizioni accessorie non concordate.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commi 1 e 4
Previsioni normative sui delitti in materia di stupefacenti (illecito di produzione, traffico, detenzione ai fini di spaccio). Rilevante per valutare il rapporto tra reato e beni confiscati.
art. 80 d.P.R. n. 309/1990, comma 2
Aggravanti in materia di stupefacenti che possono influire sulla misura della pena e sulle misure patrimoniali correlate al reato.
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina generale del ricorso per cassazione: la sentenza di patteggiamento che applica una misura di sicurezza non concordata è impugnabile in Cassazione secondo la normativa generale.
art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Richiede che il ricorso per cassazione indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a fondamento delle doglianze; la sua inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata qui fissando la somma in euro 3.000.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)
Giurisprudenza della Corte di cassazione che afferma che la sentenza di patteggiamento con applicazione di una misura di sicurezza non concordata è impugnabile in Cassazione secondo la disciplina generale.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Principio richiamato in tema di responsabilità e mancanza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto assente una giustificazione per escludere la colpa del ricorrente nel caso concreto.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano la censura (art. 581 lett. d)): l'omissione di questi elementi rende il ricorso inammissibile.
- Nelle impugnazioni di confisca occorre specificare esattamente quali beni sono stati sottoposti a confisca e dimostrare il rapporto di pertinenza o meno con il reato, perché solo così la Corte può valutare se la misura fosse obbligatoria o discrezionale e se sussista un difetto di motivazione.
- La sentenza di patteggiamento che applica misure non concordate può essere impugnata in Cassazione, ma il ricorso è soggetto ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina generale; pertanto bisogna articolare chiaramente l'oggetto della censura.
- La mancata indicazione dei beni confiscati o la genericità delle doglianze espone al rischio di inammissibilità e alle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p.
- Per contestare efficacemente una confisca è utile allegare e richiamare gli atti di sequestro, la documentazione probatoria sulla proprietà o sulla destinazione dei beni e argomentare il nesso di causalità con il reato o la sua assenza.
- Se si contesta che la confisca non faceva parte dell'accordo di patteggiamento, occorre dimostrarlo chiaramente e spiegare come tale statuizione sia estranea all'accordo e priva di motivazione sufficiente.
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