Sentenza n. 13800/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità della revoca del programma speciale di protezione né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della condotta processuale delle parti.
Atto impugnato: delibera di revoca del programma speciale di protezione nei confronti del ricorrente e del relativo nucleo familiare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 il 15 febbraio 2023 e notificata il 17 marzo 2023, con cui era stata disposta la revoca del programma speciale di protezione suo e del relativo nucleo familiare, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Con nota del 29 maggio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel contesto della definizione del giudizio, senza che il testo espliciti una specifica interpretazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.
art. 10 l. 82/1991
È la norma istitutiva e attributiva delle competenze della Commissione Centrale cui è riferito il programma speciale di protezione e la delibera impugnata.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando evidenzia il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla definizione della controversia, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse preclude l’esame dei motivi di ricorso e della legittimità sostanziale dell’atto impugnato.
- In caso di improcedibilità determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse e dalla condotta processuale delle parti, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 1663/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 124/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 125/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 126/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 127/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 128/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →