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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05690/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da opposizione all'esecuzione promossa in relazione a contratti di mutuo fondiario stipulati nel 1997, con domanda di accertamento della nullità degli interessi applicati. La corte d'appello aveva accolto solo una censura limitata alla clausola che prevedeva interessi moratori sull'intera rata, composta da quota capitale e quota interessi corrispettivi, ma aveva ritenuto infondate le doglianze sull'usurarietà dei tassi, richiamando le conclusioni del consulente tecnico secondo cui i tassi corrispettivi e moratori erano sottosoglia e il TEG era stato calcolato includendo commissioni, remunerazioni e spese connesse all'erogazione del credito. Aveva inoltre escluso l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. e aveva negato la compensazione di un preteso controcredito fondato su una precedente decisione di cassazione, ritenendo che quella decisione avesse rigettato la pretesa sostanziale del dante causa. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto, con il primo motivo, violazione della normativa in tema di usura e dell'art. 1383 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nel non considerare il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori e il meccanismo anatocistico collegato alla clausola; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1242 e 1243 c.c. e vizi motivazionali, contestando il diniego di compensazione del controcredito. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulle spese di c.t.u., ma tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché il primo motivo si risolveva nella mera riproposizione delle tesi già esaminate e prive di un confronto critico con la sentenza impugnata, configurando un 'non motivo' per difetto di specificità. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per la commistione di censure eterogenee, non essendo chiaramente ricondotto a uno dei numeri dell'art. 360 c.p.c., e comunque infondato perché la corte di merito aveva motivato in modo sufficiente e coerente l'inesistenza del controcredito compensabile, essendo la decisione invocata dall'appellante terminata con il rigetto della domanda sostanziale. Conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso principale ha determinato, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo della banca. La ricorrente principale è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e il provvedimento dà atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1383 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina sull'usura, ma senza che la Corte ne valorizzi una specifica portata decisiva; la censura è stata ritenuta generica e non specificamente confrontata con la motivazione di merito.

  • L. 198/1996, artt. 1 e 2, comma 4

    Invocata dalla ricorrente in tema di usura; la Corte non accoglie la doglianza perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1242 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo sulla compensazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per commistione di mezzi di impugnazione e comunque infondata nel merito.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo sulla compensazione; la Corte ribadisce che la decisione di merito aveva escluso correttamente la compensazione per mancanza di un controcredito effettivo.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La Corte di merito aveva escluso l'applicazione della sanzione per usura poiché i tassi contrattuali erano risultati legittimi; tale valutazione non è stata scalfita in cassazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    La Corte afferma l'inammissibilità della mescolanza e sovrapposizione di censure eterogenee, non essendo consentito cumulare violazione di legge e vizio motivazionale nella stessa formulazione del motivo senza una chiara riconduzione alla specifica ipotesi di impugnazione.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    L'inammissibilità del ricorso principale ha reso inefficace il ricorso incidentale tardivo della banca.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le argomentazioni già disattese nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la ratio della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere formulato con specificità: la mera reiterazione di tesi di merito integra un 'non motivo' inammissibile.
  • È inammissibile la commistione, nello stesso motivo, di censure eterogenee riconducibili a diversi numeri dell'art. 360 c.p.c. quando non sia chiaramente individuato il vizio dedotto e non sia possibile separare le doglianze.
  • La valutazione di merito che escluda l'usurarietà dei tassi sulla base di un TEG calcolato secondo i criteri ritenuti corretti e di tassi contrattuali sotto soglia non può essere aggredita in cassazione con una censura generica o meramente assertiva.
  • La compensazione presuppone l'esistenza di un controcredito effettivo e attuale; se la decisione richiamata come fonte del credito ha in realtà rigettato la pretesa, il controcredito non è opponibile in compensazione.
  • L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMutuoUsura bancariaCompensazioneRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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