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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08713/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società utilizzatrice di energia elettrica e gas aveva convenuto in giudizio la controparte fornitrice per far accertare l'illegittimità della fatturazione e delle richieste di pagamento relative ai consumi somministrati per un periodo compreso tra agosto 2010 e la cessazione dei contratti nel 2013. La fornitrice aveva resistito eccependo l'inammissibilità dell'azione per presenza nei contratti di una clausola solve et repete e aveva inoltre proposto domanda riconvenzionale per il pagamento dei corrispettivi dovuti. In primo grado il tribunale aveva revocato un decreto ingiuntivo e aveva accolto solo parzialmente la riconvenzionale. In appello, la corte territoriale aveva ritenuto coperta da giudicato la validità della clausola, aveva dichiarato improcedibile l'azione della società utilizzatrice per mancato previo pagamento delle somme dovute e aveva condannato quest'ultima al pagamento di un importo maggiore a titolo di forniture e interessi. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice deduceva violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 1462, comma 1, c.c., sostenendo che la clausola solve et repete non potesse paralizzare le eccezioni di inadempimento e che, in un contratto a prestazioni corrispettive, dovesse trovare applicazione il principio inadimplenti non est adimplendum.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la clausola solve et repete, di cui all'art. 1462 c.c., impedisce al debitore di proporre contestazioni fondate su inesatto adempimento della controparte fino a quando non abbia eseguito la propria prestazione; il pagamento può avvenire anche nel corso del giudizio, ma in difetto il giudice non può esaminare le contestazioni del debitore e deve dichiarare improcedibile l'azione. Poiché nel caso concreto non risultava allegato né provato alcun pagamento nel corso del giudizio di primo grado o di appello, la Corte ha confermato l'esito sfavorevole alla ricorrente e ha posto a suo carico le spese di legittimità, dando altresì atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1462 c.c.

    La clausola solve et repete ha natura sostanziale e limita la proponibilità delle eccezioni; non opera per le eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione e, secondo la ricostruzione adottata, non può paralizzare neppure eccezioni che attestino l'estinzione del credito, ma impedisce al debitore di far valere contestazioni sull'inesatto adempimento del creditore prima del proprio pagamento.

  • art. 1460 c.c.

    È richiamato solo per contrapporre il principio generale nei contratti a prestazioni corrispettive (inadimplenti non est adimplendum) alla deroga pattizia derivante dalla clausola solve et repete.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La clausola solve et repete, prevista dall'art. 1462 c.c., non integra un presupposto processuale ma una limitazione di diritto sostanziale alla proponibilità delle eccezioni, posta a tutela del creditore contro il ritardo nell'adempimento.
  • In presenza di una clausola solve et repete, il debitore non può paralizzare la pretesa avversaria con eccezioni fondate su asseriti inadempimenti della controparte se prima non abbia eseguito la prestazione dovuta; il pagamento può intervenire anche nel corso del giudizio, ma solo allora le contestazioni divengono esaminabili.
  • La clausola non può essere opposta per neutralizzare le eccezioni espressamente escluse dalla legge e, secondo la ricostruzione accolta, non può impedire la prova di fatti estintivi del credito che non dipendano dal sinallagma funzionale del rapporto.
  • Quando il debitore non provi di avere adempiuto neppure nel corso del giudizio, il giudice deve dichiarare improcedibili le contestazioni coperte dalla clausola e regolare le spese secondo soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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