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Sentenza

Sentenza n. 9844/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. -OMISSIS- - pratica -OMISSIS- di diniego del Visto per Residenza elettiva datato 10 ottobre 2025 e inviato via mail ordinaria in data 14 ottobre 2025 ed emesso dalla sezione Visti del Consolato Generale d'Italia a Londra; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui specificatamente, per quanto occorrer possa, delle "Guidance Notes on supportive documents for Elective Residency visa applications" allegate al provvedimento di diniego, nonché per il risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito e subendo in conseguenza del diniego del visto richiesto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5\5\2026 : - del provvedimento di diniego di visto per residenza elettiva emesso dall’Ufficio Visti del Consolato di Londra in data -OMISSIS- e tardivamente comunicato all’istante con mail del 28.04.2026 con prot. n. -OMISSIS- emesso all’esito del Riesame imposto dall’ordinanza cautelare TAR Lazio 1523/2026, nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali subiti e subendi in conseguenza dei dinieghi del visto richiesto.

Giustizia amministrativa202514198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per residenza elettiva emesso dal Consolato Generale d'Italia a Londra, successivamente rinnovato all'esito del riesame disposto in sede cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il primo diniego del visto per residenza elettiva, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, e ha poi proposto motivi aggiunti contro il nuovo diniego adottato dal Consolato all'esito del riesame disposto dal TAR. In via preliminare ha contestato la competenza territoriale del Consolato di Londra, sostenendo di avere il proprio domicile e un collegamento fattuale con il Regno Unito, del quale è cittadina. Nel merito ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, affermando di avere prodotto documentazione bancaria attestante la disponibilità e la stabilità, nell'ultimo triennio, di risorse economiche assai cospicue e superiori alla soglia richiesta per il visto. Il diniego era fondato, tra l'altro, sull'assenza di dichiarazioni fiscali individuali nel Regno Unito, sull'insufficiente dimostrazione del centro degli interessi e dell'abituale dimora, sull'incertezza circa la provenienza e la consistenza delle disponibilità detenute in Svizzera e sulla ritenuta inidoneità delle somme liquide depositate su conti correnti a costituire risorse stabili e continuative. La ricorrente aveva inoltre chiesto il risarcimento dei danni, cui ha rinunciato in camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, poiché il primo diniego era stato integralmente sostituito dal nuovo provvedimento impugnato con i motivi aggiunti. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il nuovo diniego. Quanto alla competenza consolare, ha ritenuto fondato il motivo: l'art. 6, comma 1, del Codice dei visti deve essere interpretato ragionevolmente e, a fortiori, consente di individuare la competenza del Paese di cittadinanza quando il richiedente conservi con esso un collegamento fattuale, quale il domicile, soprattutto quando non sia ordinariamente individuabile un'altra sede diplomatica competente. Tale conclusione è coerente con la disciplina nazionale, che contempla deroghe alla competenza territoriale per casi particolari e giustificati motivi; inoltre, il Consolato aveva comunque esaminato nel merito l'istanza. Nel merito, il Collegio ha ricostruito i requisiti del visto per residenza elettiva: volontà di stabilirsi in Italia, disponibilità di un'abitazione, ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, ragionevolmente destinate a conservarsi nel futuro, provenienti da fonti diverse dal lavoro subordinato, e disponibilità almeno pari al triplo della soglia prevista dalla tabella ministeriale. Ha rilevato che la ricorrente aveva documentato risorse assai cospicue e che la stessa Amministrazione ne aveva riconosciuto l'entità rilevante. Una volta prodotta la documentazione di base, spettava all'Amministrazione svolgere gli ulteriori accertamenti istruttori, anche avvalendosi degli strumenti previsti dall'ordinamento e, per singoli adempimenti, di altri uffici consolari. La posizione fiscale doveva essere valutata anche alla luce dei principi sulla doppia imposizione e considerando l'eventuale dichiarazione dei redditi in Italia. Inoltre, somme liquide di rilevante entità depositate su conti correnti possono essere positivamente considerate ai fini della prova delle risorse necessarie, rientrando nella previsione delle altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Il diniego è stato quindi annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, con assorbimento delle ulteriori censure. Non vi è stata pronuncia risarcitoria per rinuncia della ricorrente. Il TAR ha escluso, allo stato, la nomina di un commissario ad acta e l'astreinte, imponendo tuttavia la riedizione sollecita del potere secondo i criteri indicati. Il MAECI è stato condannato al pagamento di € 2.000, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 Regolamento (CE) n. 810/2009

    1. Una domanda è esaminata e la decisione sul merito è presa dal consolato dello Stato membro competente nella cui giurisdizione il richiedente risiede legalmente. 2. Un consolato dello Stato membro competente esamina e decide in merito a una domanda di un cittadino di un paese terzo presente legalmente ma non residente nella sua giurisdizione se il richiedente ha giustificato la domanda presso detto consolato.

    La competenza consolare deve essere individuata ragionevolmente; il Paese di cittadinanza può essere competente, a fortiori rispetto al Paese di residenza, quando il richiedente conservi un collegamento fattuale con il relativo territorio e non sia ordinariamente individuabile una diversa sede competente.

  • art. 5 d.P.R. 394/1999

    La competenza delle rappresentanze estere italiane per il luogo di residenza dello straniero ammette deroghe nei casi particolari.

  • art. 6, comma 2, Regolamento (CE) n. 810/2009

    La disposizione consente una deroga alla competenza consolare ordinaria quando ricorra un giustificato motivo.

  • art. 13 Allegato A d.i. 850/2011

    Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro.

    Il visto richiede la volontà di stabilirsi in Italia, un'abitazione e risorse economiche autonome, ampie, stabili e regolari, provenienti da fonti diverse dal lavoro subordinato e superiori alla soglia minima prevista.

  • art. 6 l. 241/1990

    Dopo la produzione della documentazione di base da parte dell'interessato, l'Amministrazione consolare deve svolgere gli ulteriori accertamenti istruttori necessari, utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento.

  • art. 77 d.lgs. 71/2011

    L'Amministrazione consolare può coinvolgere altri uffici consolari per singoli adempimenti istruttori.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata decisa con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti.

  • art. 26, comma 2, c.p.a.

    Non sono stati ravvisati i presupposti per la sanzione pecuniaria, poiché la difesa dell'Amministrazione non aveva oltrepassato i limiti della difesa ordinaria non temeraria.

Massime di principio

  • La competenza territoriale consolare per l'esame di una domanda di visto non deve essere interpretata in modo meramente formalistico: oltre al consolato del Paese di residenza legale, può risultare competente il consolato del Paese di cittadinanza quando il richiedente conservi con tale territorio un collegamento fattuale effettivo e non sia ordinariamente individuabile una diversa sede competente.
  • Per il rilascio del visto per residenza elettiva occorre dimostrare la volontà di stabilirsi in Italia, la disponibilità di un'abitazione e risorse economiche autonome, ampie, stabili e regolari, provenienti da fonti diverse dal lavoro subordinato, delle quali sia ragionevole presumere la continuità futura e che rispettino la soglia minima prevista dalla disciplina applicabile.
  • Le somme liquide depositate su conti correnti, quando siano di entità rilevante, possono essere considerate risorse economiche idonee al rilascio del visto per residenza elettiva, poiché rientrano nella categoria delle altre fonti di reddito diverse dal lavoro subordinato; non possono essere escluse in astratto per la sola natura bancaria della disponibilità.
  • Quando il richiedente abbia prodotto la documentazione di base attestante la disponibilità di risorse economiche, l'Amministrazione consolare deve svolgere gli ulteriori accertamenti istruttori necessari sulla consistenza, provenienza e stabilità delle risorse, potendo utilizzare gli strumenti ordinari di acquisizione e coinvolgere altri uffici consolari per singoli adempimenti.
  • La valutazione della posizione fiscale del richiedente ai fini del visto per residenza elettiva deve considerare i principi in materia di doppia imposizione e non può fondarsi automaticamente sull'assenza di una dichiarazione dei redditi nel Paese della sede consolare, senza verificare anche gli eventuali obblighi e adempimenti fiscali assolti in altro Stato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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