Sentenza del 27/04/2016 n. 8342 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale aveva respinto il suo appello e confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all’acquisto di aree fabbricabili a Bormio. L’Ufficio contestava il riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000, sostenendo che al momento dell’acquisto non fosse stata ancora stipulata una convenzione di lottizzazione tra i proprietari e il Comune. La CTR aveva ritenuto sufficiente che l’intervento edificatorio fosse realizzato entro cinque anni, senza richiedere che la convenzione fosse già sottoscritta alla data del trasferimento. Il testo non riporta il contenuto specifico dell’unico motivo di cassazione; riferisce però che l’Agenzia ha poi rinunciato agli atti del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia della ricorrente, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse e dando atto del conforme parere del Pubblico Ministero. Non ha quindi deciso nel merito la questione dei presupposti dell’agevolazione né confermato, con una pronuncia di merito, l’interpretazione della CTR. Nulla è stato disposto per le spese di cassazione, poiché la contribuente intimata non aveva svolto difese. La decisione è stata assunta il 10 marzo 2016 e depositata il 27 aprile 2016.
Massime di principio
- La rinuncia della parte ricorrente agli atti del giudizio, quando determina il venir meno dell’interesse alla decisione, può condurre all’estinzione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
- Una decisione di estinzione per rinuncia non costituisce una pronuncia sul merito della controversia: le valutazioni della sentenza impugnata non possono essere presentate come principi affermati dalla Corte di cassazione.
- Se la parte intimata non svolge difese in cassazione, il giudice può disporre che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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