Cassazione Civile, Ordinanza n. 00732/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto con cui il Tribunale di Torino, in sede di opposizione/impugnazione ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, aveva respinto le domande di riconoscimento della protezione umanitaria e della protezione speciale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per avere il tribunale negato la protezione umanitaria con motivazione ritenuta apparente, apodittica e contraddittoria in ordine al grado di integrazione in Italia e alla condizione di vulnerabilità; (2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere il tribunale negato la protezione speciale senza adeguata motivazione sull'insussistenza dei requisiti e senza valutare la situazione di grave violazione dei diritti umani nel paese di origine. Il Ministero intimato non ha svolto controricorso, avendo depositato soltanto un atto di costituzione inidoneo a tale scopo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile in via pregiudiziale, rilevando che nel fascicolo informatico non risultava il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, né unitamente al ricorso né, separatamente, nel termine di venti giorni dalla notificazione previsto dall'art. 372 c.p.c. Conseguentemente non è entrata nel merito dei motivi di censura. Ha altresì disposto nulla sulle spese per mancata costituzione del resistente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25
Norma processuale richiamata come base dell'impugnazione del decreto del tribunale in materia di protezione internazionale.
art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Invocato dal ricorrente quale parametro per il riconoscimento della protezione umanitaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato dal ricorrente per censurare la presunta mancanza di motivazione del decreto impugnato.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La Corte lo applica quale norma che impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per precisare che la copia autentica del provvedimento impugnato poteva essere depositata separatamente nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso.
art. 370 c.p.c.
Richiamato per osservare che il Ministero non si è costituito con controricorso, ma solo con un atto di costituzione inidoneo ai fini difensivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato costituisce onere processuale essenziale: la sua mancanza determina improcedibilità del ricorso quando il deposito non risulti né con il ricorso né, in via separata, nel termine previsto dall'art. 372 c.p.c.
- La Corte di cassazione non esamina i motivi di merito se riscontra una causa pregiudiziale di improcedibilità del ricorso, dovendo arrestare il giudizio al rilievo del vizio processuale.
- In assenza di costituzione con controricorso della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- Nei ricorsi avverso provvedimenti in materia di protezione internazionale, i vizi di motivazione o la mancata valutazione di vulnerabilità e situazione del paese di origine restano irrilevanti se il ricorso è improcedibile per mancato deposito del provvedimento impugnato.
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