Corte di giustizia, Sentenza C-347/21
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 settembre 2022. — Procedimento penale a carico di DD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafo 1 – Diritto di un imputato di presenziare al proprio processo – Audizione di un testimone a carico in assenza dell’imputato – Possibilità di porre rimedio alla violazione di un diritto in una fase successiva del procedimento – Nuova audizione dello stesso testimone – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Articolo 3, paragrafo 1 – Audizione di un testimone a carico in assenza del difensore dell’imputato. — Causa C-347/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso non formalistico i diritti dell’imputato a presenziare al processo e ad essere assistito da un difensore. Se una testimonianza a carico è stata assunta in assenza dell’imputato o del suo avvocato per cause indipendenti dalla loro volontà, il vizio può essere sanato con una nuova audizione che consenta un effettivo controesame, purché sia stato previamente comunicato il verbale dell’audizione precedente. Non occorre rifare da capo l’esame del testimone né annullare gli atti già compiuti.
Diritto dell’imputato e del difensore di partecipare all’audizione dei testimoni a carico: sufficienza di una nuova audizione con possibilità di controesame, senza ripetizione integrale degli atti compiuti in assenza delle parti.
La questione giuridica
Se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 ostino a che, quando un testimone a carico è stato sentito in assenza dell’imputato e/o del suo avvocato per ragioni indipendenti dalla loro volontà, il vizio sia sanato mediante una nuova audizione nella quale imputato o difensore possano liberamente porre domande, senza dover ripetere integralmente l’interrogatorio precedente né annullare gli atti già compiuti; e, in particolare, se sia necessario che le altre parti ripetano le stesse domande formulate nella prima audizione.
Principio di diritto
Quando, per ragioni indipendenti dalla volontà dell’imputato e del suo avvocato, un testimone a carico è stato esaminato in loro assenza, il diritto di presenziare al processo e il diritto di avvalersi di un difensore sono rispettati se, in una successiva udienza, l’imputato o il difensore possono interrogare liberamente il testimone sulla base del verbale della precedente audizione, previamente trasmesso alle difese; non è invece necessario ripetere integralmente l’audizione precedente né invalidare gli atti compiuti in quella sede.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 8, paragrafo 1, direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 10, paragrafo 1, direttiva (UE) 2016/343
- Direttiva 2013/48/UE
- Articolo 1, direttiva 2013/48/UE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2013/48/UE
- Articolo 3, paragrafo 3, lettera c), direttiva 2013/48/UE
- Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 2013/48/UE
Diritto di presenziare al processo e di avvalersi di un difensore: nuova audizione del testimone a carico
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice penale bulgaro in un procedimento a carico di DD per reati in materia di immigrazione clandestina. Il tema centrale è se, quando un testimone a carico sia stato sentito in assenza dell’imputato e/o del suo difensore per ragioni indipendenti dalla loro volontà, la successiva audizione possa limitarsi a consentire un nuovo controesame oppure debba comportare la ripetizione integrale dell’atto.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento nazionale, in una prima udienza del 15 ottobre 2020, DD compariva con il suo avvocato. Successivamente, per l’assenza del difensore dovuta a malattia, il giudice procedeva comunque ad ascoltare il testimone anonimo n. 263 il 30 novembre 2020, riconoscendo la violazione del diritto di difesa ma ritenendo possibile sanarla con una nuova audizione. Analogamente, il 18 dicembre 2020 veniva escusso il testimone YAR in assenza di DD e del suo difensore, con rinvio del contraddittorio a un’udienza successiva.
All’udienza dell’11 gennaio 2021 la difesa contestava la scelta del giudice di procedere comunque alle audizioni, ma il giudice ribadiva che il vizio poteva essere sanato mediante rinnovazione dell’esame testimoniale. Il 22 febbraio 2021 DD e il suo avvocato poterono interrogare il testimone anonimo n. 263 e il testimone YAR; il difensore non formulava domande al primo e interrogava solo il secondo.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se il diritto di presenziare al processo, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, richieda la ripetizione integrale dell’audizione del testimone, comprese le domande già poste dalle altre parti, oppure sia sufficiente una nuova audizione che consenta all’imputato di porre le proprie domande;
- se, in modo analogo, il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 imponga la ripetizione integrale dell’audizione svolta in assenza del difensore, oppure sia sufficiente consentire al difensore di interloquire nel successivo esame.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 267 TFUE;
- la direttiva (UE) 2016/343, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, e i considerando 33 e 47;
- la direttiva 2013/48/UE, in particolare l’articolo 1, l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, lettera c), e il considerando 54.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il diritto di presenziare al proprio processo, sancito dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, si collega al diritto a un equo processo e ai diritti della difesa, anche alla luce dell’articolo 6 CEDU e della giurisprudenza della Corte EDU. Ne deriva che l’audizione di un testimone a carico in assenza dell’imputato, quando l’assenza non dipende dalla sua volontà, costituisce una violazione, ma tale violazione può essere sanata in una fase successiva del medesimo procedimento.
Ai fini del rispetto del contraddittorio e dell’equità del processo, è sufficiente che la nuova audizione metta l’imputato in condizione di contestare la testimonianza e di interrogare liberamente il testimone. Non è invece necessario ripetere integralmente l’udienza precedente, con invalidazione degli atti già compiuti. La Corte precisa però che, prima della nuova audizione, deve essere trasmessa all’imputato una copia del verbale della precedente audizione, così da permettere un controesame effettivo e informato.
Quanto al diritto di avvalersi di un difensore, la Corte osserva che la direttiva 2013/48 fissa norme minime e che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), non esaurisce tutte le situazioni in cui la presenza del difensore deve essere assicurata. Gli Stati membri possono estendere tale diritto ad altri atti, come l’audizione di un testimone a carico davanti a un giudice penale. In tale contesto, il diritto di difesa è garantito in modo concreto ed effettivo se il difensore può interrogare liberamente il testimone nella successiva udienza, sulla base del verbale della precedente audizione svolta in sua assenza.
Applicazione al caso concreto
La Corte rileva che DD aveva ricevuto copia del verbale dell’audizione del testimone YAR svolta in sua assenza e che, successivamente, aveva potuto interrogarlo nell’udienza del 22 febbraio 2021. Pertanto, salvo verifica del giudice nazionale, la violazione iniziale del diritto di presenziare al processo risultava sanata.
Dispositivo e principio affermato
La Corte dichiara che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 devono essere interpretati nel senso che, quando il giudice nazionale proceda a una nuova audizione di un testimone a carico per rimediare all’assenza dell’imputato e del suo avvocato nella precedente audizione, è sufficiente che imputato o difensore possano liberamente interrogare il testimone, purché prima della nuova audizione sia stato comunicato il verbale della precedente. Non è necessario ripetere integralmente l’audizione precedente né annullare gli atti compiuti in quella sede.
Interesse pratico per il difensore
La pronuncia valorizza un approccio sostanzialistico: ciò che conta non è la mera duplicazione formale dell’esame testimoniale, ma la possibilità reale per la difesa di conoscere il contenuto dell’audizione precedente e di svolgere un controesame effettivo. In termini pratici, il vizio derivante dall’assenza del difensore o dell’imputato può essere sanato se il verbale è messo a disposizione e il testimone viene nuovamente interrogato in contraddittorio.
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