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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35580/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria alla domanda di rimborso dell'addizionale IRES c.d. "Robin tax" versata per l'anno d'imposta 2008. La contribuente aveva chiesto la restituzione sul presupposto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16-18, del d.l. n. 112/2008, resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10/2015, sostenendo che l'effetto demolitorio della pronuncia dovesse operare anche per il periodo d'imposta anteriore alla data indicata dalla Corte. La CTR ha accolto l'appello della contribuente, ritenendo rimborsabile anche il prelievo relativo al 2008. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 136 e 137 Cost. e dell'art. 30 l. n. 87/1953, assumendo che la CTR avesse disatteso l'efficacia ex tunc e il carattere vincolante della sentenza costituzionale; (2) violazione delle medesime norme per avere la CTR erroneamente limitato la clausola di irretroattività ai soli rapporti esauriti; (3) violazione degli artt. 81 e 117 Cost., dell'art. 3 l. n. 114/2012 e dell'art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112/2008, sostenendo la correttezza del bilanciamento operato dalla Consulta e la legittimità della limitazione temporale degli effetti della decisione. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria, riproponendo anche questioni di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 24, 3 e 53 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015 abbia espressamente limitato gli effetti della declaratoria di illegittimità alla decorrenza dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con conseguente esclusione del diritto al rimborso per i periodi anteriori. Ha inoltre giudicato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale riproposte dalla contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 136 Cost.

    la declaratoria di illegittimità costituzionale determina la cessazione di efficacia della norma, ma nel caso esaminato la Corte costituzionale ha modulato temporalmente gli effetti della pronuncia, con vincolo per il giudice comune

  • art. 137, comma 3, Cost.

    le decisioni della Corte costituzionale non sono impugnabili; il giudice di merito non può disapplicarne il contenuto sulla decorrenza degli effetti

  • art. 30, comma 3, l. 11 marzo 1953, n. 87

    richiamato dalla ricorrente per affermare l'efficacia delle sentenze costituzionali e il loro effetto nei rapporti non esauriti, ma la Corte valorizza la modulazione temporale operata dalla Consulta

  • art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133

    disposizione istitutiva dell'addizionale IRES dichiarata costituzionalmente illegittima solo pro futuro dalla Corte costituzionale

  • sentenza Corte cost. n. 10 del 2015

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Robin tax ma ha limitato gli effetti della pronuncia al giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

  • ordinanza Corte cost. n. 19 del 2019

    ha ribadito che la norma è stata espunta dall'ordinamento solo pro futuro e ha dato atto dell'orientamento della Cassazione sulla non spettanza del rimborso per i periodi anteriori

  • art. 24 Cost.

    la questione prospettata dalla contribuente è stata ritenuta non pertinente, poiché l'esclusione del rimborso deriva dall'effetto non retroattivo della pronuncia costituzionale e non da una limitazione del diritto di difesa

  • art. 3 Cost.

    richiamato quale parametro di una questione di legittimità ritenuta manifestamente infondata; la Corte valorizza il bilanciamento con gli altri principi costituzionali e la ragionevolezza della limitazione temporale

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla contribuente e dalla Corte nel contesto del bilanciamento relativo alla redistribuzione dell'onere fiscale e ai principi di capacità contributiva ed eguaglianza

  • art. 81 Cost.

    parametro centrale del bilanciamento compiuto dalla Consulta, in relazione all'equilibrio di bilancio e all'impatto delle restituzioni sui conti pubblici

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato in relazione agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e dagli impegni internazionali considerati nel bilanciamento della Corte costituzionale

  • art. 3 l. 23 luglio 2012, n. 114

    menzionato nel terzo motivo come parametro normativo collegato agli obblighi europei e di stabilità finanziaria

  • l. 23 luglio 2014, n. 114

    richiamata con riferimento alla ratifica del Trattato di stabilità e agli impegni di finanza pubblica

  • CEDU, art. 1 Prot. 1

    evocata indirettamente tramite la giurisprudenza CEDU sul bilanciamento tra interesse del contribuente e interesse pubblico nei dinieghi di rimborso

Massime di principio

  • Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma e ne modula espressamente gli effetti nel tempo, il giudice ordinario è vincolato alla decorrenza fissata nella pronuncia e non può estenderne retroattivamente gli effetti oltre quanto stabilito dal giudice delle leggi.
  • La limitazione temporale degli effetti di una declaratoria di illegittimità costituzionale può derivare da un bilanciamento tra principi costituzionali concorrenti, in particolare tra tutela del contribuente, uguaglianza, capacità contributiva ed equilibrio di bilancio.
  • Il diritto al rimborso di un tributo dichiarato incostituzionale non sorge automaticamente per tutti i versamenti pregressi quando la sentenza costituzionale abbia espressamente escluso l'efficacia retroattiva della decisione.
  • Il giudice comune non può rimettere in discussione, con la decisione sul caso concreto, il contenuto precettivo della sentenza costituzionale quanto alla decorrenza degli effetti, né trasformare la dichiarazione di illegittimità in una pronuncia retroattiva non prevista dalla Consulta.
  • Le questioni di legittimità costituzionale che mirino a rimettere in discussione un bilanciamento già effettuato dalla Corte costituzionale devono essere specifiche, non meramente esplorative e sorrette da un effettivo mutamento del quadro rilevante; altrimenti sono manifestamente infondate.
  • In materia di rimborso tributario, la valutazione del bilanciamento tra interesse del singolo e interesse pubblico può tenere conto anche della traslazione dell'onere d'imposta e dell'impatto delle restituzioni sui conti pubblici.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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