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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1973/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto aggravato e utilizzo indebito di carta bancomat. Greco e Barbetta deducono violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per mancata trattazione delle ipotesi alternative prospettate in difesa (assenza di individuazione dell'autore materiale, mancata valutazione delle allegazioni difensive, uso dei precedenti penali come indizio). Contestano inoltre il riconoscimento delle aggravanti (destrezza e numero dei concorrenti). D'Alfonso deduce, in vari motivi, che la sua condotta si sarebbe limitata ad attendere in auto (nessun apporto causale o morale al reato), lamenta mancanza di motivazione circa l'apporto causale e sull'applicabilità della circostanza attenuante della minima partecipazione (art.114 c.p.), nonché l'omessa valutazione della sostituzione della pena detentiva con pene alternative (art.20-bis c.p. e norme correlate), e chiede un trattamento più mite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto inammissibili i motivi non previamente sottoposti al giudice di appello (es.: alcuni profili di D'Alfonso) e aspecifiche le censure che prospettano una lettura alternativa dei fatti senza dimostrare travisamento probatorio. Ha confermato che la valutazione indiziaria compiuta dai giudici di merito era conforme ai criteri di legge: singoli elementi indiziari sono stati valutati come "fatti certi" (riprese video del mercato e della banca, testimonianza attendibile, compattezza del gruppo e successivo allontanamento in auto), con ragionevole ricostruzione del concorso di persone anche in assenza di immagine dell'azione materiale. Ha considerato infondata la censura sulla mancata applicazione d'ufficio di attenuanti o benefici non richiesti in sede di appello. Quanto alla richiesta di sostituzione della pena, la Corte ha ricordato che l'applicazione delle nuove pene sostitutive (art.20-bis c.p.) rimane discrezionale e non obbligatoria se non richiesta. Perciò i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare alla Cassa delle ammende la somma stimata in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art.110 c.p.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ricorda che la semplice presenza non casuale, se funzionale all'azione, è sufficiente per il concorso.

  • artt.624 e 625 nn.4 e 5 c.p.

    Norme sul furto aggravato; gli artt. indicati sono la base della qualificazione del reato con aggravanti (destrezza, numero dei concorrenti). La sentenza conferma la configurazione delle aggravanti sulla base degli elementi probatori.

  • art.493-ter c.p.

    Norma richiamata per la qualificazione del reato di frode o indebita utilizzazione strumentale (richiamata nel contesto della contestazione sull'utilizzo della carta bancomat).

  • art.606 lett. b) ed e) c.p.p.

    Criteri di censura per la cassazione: i ricorrenti lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto le censure generiche o non devolute al giudice d'appello inammissibili.

  • art.606 comma 3 e art.609 comma 2 c.p.p.

    Stabilisce i limiti della cassazione: non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello, salvo profili rilevabili d'ufficio; la Corte ha applicato questa regola per dichiarare inammissibili alcune censure.

  • art.192 comma 2 c.p.p.

    Richiama il requisito della "certezza" dell'indizio: ogni elemento indiziario deve essere un fatto certo. La Corte ha ritenuto che gli elementi acquisiti soddisfacevano tale requisito.

  • art.114 c.p.

    Circostanza attenuante della minima partecipazione: la Corte ha ritenuto che la richiesta non poteva essere sollevata in cassazione quando non adeguatamente dedotta in appello e non sollecitata in sede di conclusioni.

  • art.20-bis c.p.

    Prevede nuove pene alternative per reclusioni brevi; la Corte ha osservato che la loro applicazione resta discrezionale e non costituisce diritto automatico dell'imputato se la sostituzione non è stata chiesta.

  • art.133 c.p.

    Parametri per la determinazione della pena e per valutare l'eventuale sostituzione; la Corte ha rilevato che la valutazione rimane ancorata ai parametri di questo articolo.

  • art.545-bis c.p.p.

    Norma procedurale sulla modificazione della pena in appello; la Corte ha richiamato la necessità di formale istanza per valutare la sostituzione.

  • legge 24/11/1981 n.689 artt.53 e 58

    Richiamate in relazione alle sanzioni amministrative/sostitutive e alla loro applicazione; la Corte ha sottolineato che non basta la mera esistenza delle condizioni, ma occorre che la parte richieda l'applicazione dei benefici.

  • art.95 d.lgs. 10/10/2022 n.150

    Disposizione transitoria: per appelli pendenti dopo il 30/12/2022 il giudice di appello "può" pronunciarsi sulle nuove pene sostitutive. La Corte ha affermato che, in assenza di istanza, non vige l'obbligo di motivare la mancata sostituzione.

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili le censure non svolte previamente in appello: chi intende far valere profili deve proporli effettivamente davanti al giudice di merito intermedio.
  • La prova basata su indizi (videosorveglianza, comportamento compatto del gruppo, crono-temporizzazione dei fatti) può essere sufficiente se ciascun indizio è un fatto "certo" ai sensi dell'art.192 c.p.p.; la Corte valuta la coerenza globale del compendio indiziario.
  • Per la configurazione del concorso di persone nel reato, non è necessario individuare l'autore materiale se la presenza non casuale del gruppo ha contribuito a favorire l'azione (presenza che dia stimolo o maggiore sicurezza all'autore).
  • I giudici non sono tenuti ad applicare d'ufficio benefici o attenuanti non richiesti dalle parti in sede di appello; la mancata sollecitazione in appello rende più difficile far valere tali profili in cassazione.
  • La richiesta di sostituzione della pena con pene alternative (nuove disposizioni) deve essere prospettata in sede di merito: la disciplina transitoria attribuisce discrezionalità giudiziale e non un diritto automatico all'imputato.
  • Le censure che propongono una interpretazione alternativa dei fatti senza indicare specifici travisamenti probatori o omissioni rilevanti sono generalmente inammissibili in cassazione.

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