Cassazione Penale, Sentenza n. 19517/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello per presunta errata applicazione dell'art.157, comma 8‑bis c.p.p.; 2) travisamento di prove, contraddittorietà e illogicità della motivazione con richieste di rivalutazione di deposizioni testimoniali; 3) errata applicazione delle norme sulla utilizzabilità delle dichiarazioni (artt.197, 197‑bis, 210 c.p.p.); 4) violazione delle norme sul sindacato della prova e dell'art.6 CEDU (vizio di motivazione e mancata ponderazione unitaria delle prove); 5) omissione nel considerare l'intervenuta remissione di querela/deposito dell'atto di remissione e conseguente errore nel non pronunciare l'estinzione del reato di minaccia; 6) vizio di motivazione e generica omissione nella determinazione dei criteri per la pena di base ai sensi dell'art.133 c.p., e mancata adeguata valutazione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul quinto motivo: ha accertato per tabulas l'intervenuta remissione della querela relativa al reato di minaccia e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel capo, disponendo l'estinzione del reato per remissione di querela e la cancellazione della pena (la multa di euro 1.250 irrogata per la minaccia). Sui restanti motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la notifica ex art.157, comma 8‑bis è stata ritenuta legittima in mancanza di elezione di domicilio; le doglianze sulla valutazione della prova sono state considerate richieste di rivalutazione di merito non consentite in sede di legittimità; le censure sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni sono state ritenute generiche e non adeguatamente documentate; la censura sulla determinazione della pena è stata percepita come generica e la Corte ha ritenuto congrua la pena per il reato più grave (lesioni aggravate dall'uso di un manganello). Il ricorso è quindi annullato senza rinvio limitatamente al capo minaccia; per il resto inammissibile.
Norme richiamate
art. 157, comma 8‑bis c.p.p.
La Corte ha ritenuto legittima la notificazione della citazione in appello al difensore ex art.157, comma 8‑bis, in mancanza di una formale elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato; la sola ricezione antecedente di notifiche presso il luogo di residenza non equivale a elezione di domicilio.
artt. 197, 197‑bis, 210 c.p.p.
Le censure relative all'utilizzabilità e connessione delle dichiarazioni sono state giudicate genericamente prospettate; la Corte richiede specifichi elementi e documentazione per impugnare l'utilizzabilità delle dichiarazioni e non ammette doglianze generiche.
artt. 192, 533, 603 c.p.p. e art.6 CEDU
Le eccezioni riguardanti la violazione del principio di equo processo e della valutazione probatoria sono state trattate come censure generiche o di merito; la Cassazione non rivede la valutazione discrezionale della prova operata dal giudice di merito salvo profili di diritto specifici e documentati.
artt. 339, 340 c.p.p. e art. 152 cod. pen.
Riferiti alla remissione di querela e alla sua efficacia: la Corte, rilevata l'effettiva remissione depositata telematicamente, ha ritenuto estinto il reato procedibile a querela di parte (art.612 c.p.) e ha annullato la condanna relativa alla minaccia.
art. 612 c.p.
Il reato di minaccia è procedibile a querela di parte; una remissione validamente intervenuta estingue il reato salvo altri effetti ostativi, che nel caso non sussistevano.
art. 129 c.p.p., comma 2
La remissione della querela, essendo efficace, impone l'estinzione del reato procedibile a querela e la cancellazione della pena inflitta per quel capo, senza che altri motivi prevalenti fossero indicati.
art. 133 c.p.
La censura sulla mancata esplicitazione dei criteri di scelta della pena base è stata ritenuta generica: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la congruità della pena base rispetto al reato più grave.
art. 135 c.p.
Utilizzato per il ragguaglio della pena detentiva in multa (conversione ai fini del calcolo della sanzione), la Corte ha confermato la corretta applicazione al conto della multa di euro 1.250 per il capo poi annullato.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Il ricorso è stato trattato senza l'intervento in udienza delle parti, con conclusioni scritte, ai sensi della deroga procedurale prevista dalla norma emergenziale; la Corte ha proceduto a decisione sulla base degli atti e delle conclusioni scritte.
Massime di principio
- La remissione di querela, se adeguatamente depositata e documentata, estingue il reato procedibile a querela di parte (es. minaccia) e impone l'annullamento della condanna relativa senza necessità di rinvio, salvo ostativi specifici.
- Le notifiche ai sensi dell'art.157, comma 8‑bis c.p.p. sono legittime in mancanza di una formale elezione di domicilio da parte dell'imputato; la mera ricezione precedente di atti all'indirizzo di residenza non equivale a tale elezione.
- In cassazione non è consentita la semplice rivalutazione del merito probatorio: i motivi basati su travisamento della prova o diversa valutazione delle testimonianze sono inammissibili se non indicano profili di diritto specifici e documentati.
- Le eccezioni di inutilizzabilità o nullità collegate ad atti esterni al fascicolo richiedono la precisa indicazione e la formale produzione delle risultanze documentali a fondamento dell'eccezione; le deduzioni generiche non sono prese in considerazione.
- Le doglianze sulla determinazione della pena devono essere specifiche: il ricorso generico circa la mancata indicazione dei criteri per la pena base o l'applicazione delle attenuanti è insufficiente; la corte di merito ha discrezionalità nel valutare la congruità della pena se motivata.
- Se si contesta la notifica o l'utilizzabilità di atti, è necessario provare con documenti e riferimenti formali le circostanze (es. elezione di domicilio, ricevute di notifiche) poiché la Corte di legittimità verifica la correttezza formale e non rifà le valutazioni di fatto.
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