Sentenza n. 3575/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1066 del 2025: del provvedimento della Questura di Monza e della Brianza - Ufficio immigrazione BPQ00/2024/12397 - emesso in data 5 novembre 2024 e notificato al ricorrente, il 2 gennaio 2025 di improcedibilità della istanza di rinnovo di permesso di soggiorno spedita tramite Kit postale in data 12/05/2020 (assicurata n.0615562237967); quanto al ricorso n. 1072 del 2025: del provvedimento emesso dalla Questura di Milano Ufficio immigrazione emesso in data 2 gennaio 2025, di irricevibilità dell’istanza di permesso di soggiorno presentata tramite Kit postale in data 2/10/2024 (Assicurata 055993315366); nonché di tutti i provvedimenti al medesimo preordinati, conseguenti e comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per asserito disinteresse dell’istante e irricevibilità di una successiva istanza qualificata come richiesta di primo permesso in mancanza di visto per lavoro e nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti. Con il primo ricorso ha contestato l’archiviazione dell’istanza di rinnovo presentata nel 2020, disposta perché non si era presentato a cinque convocazioni per il fotosegnalamento. Ha dedotto violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, dei principi di uguaglianza e correttezza dell’azione amministrativa, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché sviamento, ingiustizia manifesta e violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990. Ha sostenuto che le convocazioni non erano state rispettate perché si trovava in Cina per motivi familiari e non poteva rientrare in Italia a causa delle restrizioni alla circolazione connesse alla pandemia da Covid-19; ha inoltre allegato di essersi presentato più volte presso gli uffici e di avere inviato, nell’ottobre 2024, due PEC per sollecitare la definizione della pratica, senza ricevere riscontro. Con il secondo ricorso ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che aveva qualificato l’istanza presentata il 2 ottobre 2024 come domanda di primo rilascio, dichiarandola irricevibile per mancanza di visto per lavoro e nulla osta. Ha dedotto violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, degli artt. 2 e 3 della medesima legge quanto all’obbligo di motivazione, dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, nonché violazione dei principi di uguaglianza e correttezza, degli artt. 3 e 97 Cost., sviamento e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che era già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro, aveva presentato una prima istanza di rinnovo nel 2020 e che la seconda istanza costituiva una sollecitazione o reiterazione della domanda di rinnovo, erroneamente classificata dall’ufficio postale come richiesta di nuovo permesso; ha inoltre dedotto di essere legittimato al soggiorno, in quanto in possesso della ricevuta relativa alla prima istanza e di un visto per motivi di affari.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione e li ha accolti entrambi. Quanto al primo ricorso, ha ritenuto fondata la censura relativa al presupposto del disinteresse. La mancata presentazione alle convocazioni per il fotosegnalamento era giustificata dal fatto che il ricorrente si trovava in Cina e che tutte le convocazioni cadevano in periodi interessati da restrizioni agli spostamenti dovute all’emergenza Covid-19. Il Collegio ha valorizzato come fatto notorio che le misure restrittive cinesi sono cessate soltanto dall’8 gennaio 2023 e ha quindi ravvisato un difetto di istruttoria nell’archiviazione dell’istanza per disinteresse, senza considerare l’impossibilità oggettiva di rientro e le successive iniziative del ricorrente, comprese le PEC di sollecito. Le ulteriori censure sono state assorbite. Quanto al secondo ricorso, il TAR ha ravvisato difetto di istruttoria e di motivazione, poiché la Questura di Milano non ha correttamente qualificato l’istanza del 2 ottobre 2024 come domanda con carattere sollecitatorio e riconducibile al precedente procedimento di rinnovo, nonostante l’indicazione della richiesta di rinnovo contenuta nella documentazione. L’amministrazione non aveva inoltre considerato l’avvenuta adozione del provvedimento della Questura di Monza e della Brianza relativo alla prima istanza. L’annullamento di tale provvedimento escludeva, secondo il TAR, che il ricorrente potesse essere considerato irregolare sul territorio nazionale. Anche le ulteriori censure sono state assorbite. Gli atti impugnati sono stati annullati; le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
L’amministrazione deve concludere il procedimento e non può archiviare l’istanza sulla base di un presunto disinteresse senza un adeguato accertamento delle circostanze che abbiano impedito la partecipazione dell’interessato.
art. 3 l. 241/1990
L’atto di archiviazione o irricevibilità deve essere adeguatamente motivato in rapporto alle circostanze concrete e alla corretta qualificazione dell’istanza.
artt. 10 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative sono state dedotte dal ricorrente, ma le relative censure sono state assorbite dal giudice.
art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il relativo motivo è stato assorbito e il testo non espone un’interpretazione decisiva della norma.
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità sono stati richiamati dal ricorrente, ma la decisione è stata fondata principalmente sul difetto di istruttoria e di motivazione.
Massime di principio
- L’archiviazione di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per mancata presentazione del richiedente alle convocazioni della Questura è illegittima per difetto di istruttoria quando l’assenza sia oggettivamente giustificata da restrizioni agli spostamenti connesse a un’emergenza pandemica e l’amministrazione non consideri adeguatamente tale circostanza.
- Nel valutare il presunto disinteresse dell’istante, la Questura deve considerare tutte le circostanze concrete rilevanti, comprese l’impossibilità di rientro nel territorio nazionale, le successive iniziative dell’interessato e gli eventuali solleciti rivolti all’amministrazione.
- La qualificazione di una domanda di permesso di soggiorno deve tenere conto del suo contenuto sostanziale e della continuità con un precedente procedimento: un’istanza indicata come rinnovo e presentata nel contesto di una pratica ancora pendente non può essere trattata automaticamente come domanda di primo rilascio.
- È viziato per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento con cui l’amministrazione dichiara irricevibile una domanda come richiesta di primo permesso, senza esaminare gli elementi dai quali risulti il suo carattere sollecitatorio o riconducibile a una precedente istanza di rinnovo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1567/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →