Sentenza n. 2356/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 435/2023 del Tribunale di Marsala – Sezione Civile, Lavoro e Previdenza, passata in giudicato il 4 novembre 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un importo nominale complessivo di euro 1.500,00, condannando il Ministero a metterla a disposizione. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva il 5 giugno 2023 e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi domandato la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero ha ricondotto il ritardo alle numerose richieste pervenute in materia e ha chiesto la compensazione delle spese o la loro liquidazione nel minimo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Nel caso concreto risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Marsala, la notificazione all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha pertanto dichiarato l'inottemperanza del Ministero e ordinato di dare esecuzione al giudicato mediante attribuzione della Carta elettronica per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore Generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione, senza compenso aggiuntivo in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione costituisce, insieme alla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, un presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'obbligo conformativo o condannatorio grava su una pubblica amministrazione.
- La notificazione della sentenza esecutiva all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti per la proponibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
- L'inerzia dell'Amministrazione nell'attuazione di un obbligo puntualmente stabilito da una sentenza passata in giudicato giustifica la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione, fissandone modalità e termine di intervento.
- L'attività del commissario ad acta può essere affidata a un dirigente dell'Amministrazione inadempiente senza compenso aggiuntivo quando trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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