Sentenza n. 10479/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 20 novembre 2024, n. prot. 46591 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Diparti-mento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordi-namenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazi-onale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di ricono-scimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, sig.ra Scaturro Sonia nata il 05/06/1974 a Salemi (TP) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón - SPAGNA in data 10/01/2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 23738 del 15/09/2022, come citata in premessa, è rigettata.”. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo di formazione conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo al riconoscimento del titolo spagnolo denominato "Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo", conseguito presso un'università spagnola, ai fini dell'esercizio dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo grado. Ha dedotto plurime violazioni della legislazione europea e italiana sul riconoscimento dei titoli di insegnamento conseguiti all'estero, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere per omessa istruttoria in relazione al rinvio pregiudiziale, ingiustizia manifesta e irragionevolezza. La domanda cautelare è stata accolta in corso di giudizio. Successivamente, la ricorrente ha rinunciato all'istanza amministrativa di riconoscimento del titolo ai fini della partecipazione ai percorsi INDIRE e ha dichiarato, tramite il proprio difensore, il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso. Anche l'Amministrazione ha chiesto la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia all'istanza amministrativa di riconoscimento e la conseguente dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse hanno impedito al giudice di esaminare nel merito le censure contro il diniego, in applicazione del principio dispositivo. Il giudice ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione del difensore, proveniente da soggetto munito di procura, circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso. Le spese sono state compensate per giusti motivi, anche in considerazione del carattere meramente processuale della pronuncia. La precedente ordinanza cautelare favorevole non è stata esaminata nel merito nella sentenza.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso; in presenza di una dichiarazione in tal senso del difensore, il giudice non può decidere il merito della controversia in ossequio al principio dispositivo.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore, effettuata in nome e per conto della parte rappresentata, circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso, quando il relativo interesse non sussista più al momento della decisione.
- La rinuncia all'istanza amministrativa oggetto del giudizio può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito e, se tale carenza è rappresentata dalla parte e condivisa dall'amministrazione, impone al giudice la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il principio dispositivo impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito una controversia quando la parte ricorrente abbia dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →