Provvedimento del 24/04/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento proroga al 31 maggio 2018 il termine per l’invio delle informazioni FATCA relative al 2017 da parte delle istituzioni finanziarie italiane obbligate. Aggiorna inoltre le regole sui nuovi invii e sulle trasmissioni tardive/correttive, sostituendo le istruzioni tecniche allegate al provvedimento del 7 agosto 2015.
Trasmissione comunicazioni FATCA per l’anno 2017 e aggiornamento delle istruzioni tecniche
Trasmissione comunicazioni FATCA per l’anno 2017 e aggiornamento delle istruzioni tecniche
Il provvedimento interviene sulla disciplina della trasmissione delle comunicazioni FATCA da parte delle istituzioni finanziarie italiane tenute all’adempimento. Stabilisce il termine per l’invio dei dati relativi all’anno 2017 e aggiorna alcune regole operative già previste dal provvedimento del 7 agosto 2015.
Termine per la comunicazione delle informazioni relative al 2017
Per le comunicazioni concernenti l’anno 2017, la trasmissione delle informazioni deve essere effettuata entro il 31 maggio 2018.
Viene inoltre precisato che ogni richiamo ai termini indicati al punto 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015, limitatamente alle informazioni relative al 2017, deve intendersi riferito al nuovo termine del 31 maggio 2018.
Modifiche alle regole sui nuovi invii e sulle trasmissioni tardive
A partire dalla trasmissione delle informazioni relative all’anno 2017, i punti 5.4 e 5.5 del provvedimento del 7 agosto 2015 sono sostituiti dalle seguenti regole:
- entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 3, il soggetto obbligato può effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare, anche in caso di ricevuta di scarto, secondo le modalità tecniche previste nelle istruzioni;
- la trasmissione tardiva di nuovi dati effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine è comunque acquisita e inviata all’Autorità fiscale degli Stati Uniti entro il 30 settembre dello stesso anno;
- la trasmissione tardiva di dati nuovi, integrativi o correttivi effettuata oltre il trentesimo giorno è acquisita e inviata all’Autorità fiscale degli Stati Uniti in una fase successiva.
Aggiornamento dell’allegato tecnico
L’allegato al provvedimento sostituisce l’allegato n. 2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015, come da ultimo modificato dal provvedimento n. 56332 del 23 marzo 2017.
Il nuovo allegato reca le “Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati”, versione 2.1.
Quadro motivazionale e finalità
Il provvedimento si colloca nell’ambito dell’accordo intergovernativo FATCA (IGA), ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95 e operativo dal 1° luglio 2014, finalizzato a contrastare l’evasione fiscale tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Italia e Stati Uniti.
Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione, indicate come RIFI, trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati relativi:
- al titolare statunitense del conto;
- al conto medesimo;
- agli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti.
La modifica del termine al 31 maggio 2018 viene giustificata dall’esigenza di consentire alle RIFI di utilizzare le procedure indicate dall’IRS per la comunicazione dei codici fiscali statunitensi relativi ai conti preesistenti, tramite l’aggiornamento del programma di controllo.
È inoltre previsto un intervallo più ampio, pari a 30 giorni anziché 15, per effettuare integrazioni o correzioni secondo le modalità previste per le “comunicazioni nei termini” nell’allegato tecnico aggiornato.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra le altre, le seguenti fonti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell’accordo FATCA;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2015;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 2013/37561;
- Competent Authority Arrangement tra Stati Uniti e Italia, in vigore dal 1° dicembre 2015;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2015, prot. n. 106541;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 luglio 2016, n. 119038;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2017, n. 56332.
Pubblicazione
È infine precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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