Provvedimento del 20/04/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come i lavoratori che hanno optato per il regime dei lavoratori impatriati possano recuperare le maggiori imposte versate per il 2016, applicando per tale anno la disciplina più favorevole della legge n. 238/2010. Il rimborso o la rettifica avvengono tramite dichiarazione integrativa oppure istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente.
Modalità di restituzione delle maggiori imposte versate per il periodo d’imposta 2016 dai lavoratori impatriati che hanno optato per il regime agevolato
Modalità di restituzione delle maggiori imposte versate per il 2016 dai lavoratori impatriati
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definisce le regole per restituire o correggere le maggiori imposte eventualmente versate per il periodo d’imposta 2016 dai soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime dei lavoratori impatriati. L’intervento attua l’articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che ha reso applicabile per il solo 2016 la disciplina più favorevole della legge n. 238/2010.
Quadro normativo e finalità
Il documento chiarisce che l’opzione prevista dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per i soggetti trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015, produce effetti per il quadriennio 2017-2020, e non per il quinquennio 2016-2020. Di conseguenza, per il 2016 restano applicabili le disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 238.
Soggetti interessati e base imponibile applicabile nel 2016
Sono interessati i lavoratori dipendenti, autonomi o titolari di reddito d’impresa che possedevano i requisiti per accedere ai benefici della legge n. 238/2010 e che avevano esercitato l’opzione per il regime dei lavoratori impatriati ai sensi del citato articolo 16, comma 4. Per il periodo d’imposta 2016 tali soggetti devono assoggettare a tassazione i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa nella misura ridotta prevista dalla legge n. 238/2010:
- 20 per cento dell’ammontare, se donne;
- 30 per cento dell’ammontare, se uomini.
Il provvedimento precisa che tale trattamento sostituisce la tassazione sulla base imponibile del 70 per cento prevista per il regime impatriati di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015.
Modalità di recupero delle maggiori imposte
I contribuenti che nel 2016 hanno applicato il regime speciale del decreto legislativo n. 147/2015 possono recuperare le maggiori imposte eventualmente versate con due modalità alternative:
- Dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, se è stata validamente presentata la dichiarazione dei redditi per il 2016;
- Istanza di rimborso in carta libera, ai sensi dell’articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, da presentare all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione 2016 o alla data in cui avrebbe dovuto essere presentata.
Documentazione e adempimenti operativi
Per entrambe le modalità il documento richiede la conservazione o l’allegazione della documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per fruire del beneficio fiscale. In caso di istanza di rimborso, il provvedimento segnala che un fac-simile è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dei modelli da presentare agli uffici.
Validità delle istanze già presentate
Il provvedimento stabilisce espressamente che sono considerate valide anche le istanze di rimborso presentate prima della data di pubblicazione del provvedimento stesso.
Riferimenti normativi richiamati
Tra le principali fonti richiamate figurano:
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 23, comma 1;
- DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 38;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322, art. 2;
- legge 30 dicembre 2010, n. 238;
- decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, art. 10, comma 12-octies;
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, art. 16;
- provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2016 e del 31 marzo 2017;
- legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 150;
- decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, art. 8-bis.
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento reca data 20 aprile 2018.
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