Provvedimento del 03/05/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva aggiornamenti ai modelli e alle istruzioni degli studi di settore e dei parametri per il 2017, con nuove sezioni dedicate alle imprese in contabilità semplificata, integrazioni di codici attività e correzioni puntuali ad alcuni modelli. Le modifiche recepiscono gli interventi correttivi agli studi di settore e introducono dati utili alla costruzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2017
Modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2017
Il provvedimento approva una serie di modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017. Gli interventi riguardano sia l'aggiornamento dei modelli sia l'integrazione delle istruzioni, con particolare attenzione alle imprese in regime di contabilità semplificata e alla raccolta di dati utili per gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Modifiche agli studi di settore
Le istruzioni "Parte generale" dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore sono state aggiornate per includere il riferimento al regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
La tabella 1, relativa all'elenco degli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2017 e alle attività economiche ATECO 2007, è stata integrata con specifici codici attività indicati nell'allegato 1, da compilare solo per l'acquisizione dei dati. In coerenza con tale aggiornamento, anche i frontespizi, le copertine e il paragrafo "1. GENERALITÀ" dei modelli richiamati nell'allegato 1 sono stati integrati con gli stessi codici attività.
Integrazioni al quadro F per le imprese in contabilità semplificata
Nel quadro F degli studi di settore, dopo il rigo F40, è stata inserita una nuova sezione denominata "Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata", composta dai righi F41-F44.
Le istruzioni del quadro F sono state modificate per chiarire che:
- la legge di bilancio 2017 ha introdotto un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, modificando l'articolo 66 del TUIR;
- i contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati richiesti sulla base dell'articolo 66 del TUIR;
- devono essere riportate anche le esistenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino nei righi specificamente indicati.
Per la nuova sezione F41-F44:
- F41 serve a indicare, con barratura della casella, l'opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione di incassi e pagamenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973; il dato deve coincidere con il rigo VO26 del modello IVA 2018;
- F42, F43 e F44 devono essere compilati ai fini dei correttivi "cassa" solo se non è stata barrata la casella F41;
- F42 riguarda il totale delle operazioni verso soggetti IVA e deve coincidere con il rigo VT1, campo 5, del modello IVA 2018;
- F43 riguarda le operazioni in reverse charge e deve coincidere con il rigo VE35, campo 1, del modello IVA 2018;
- F44 riguarda le cessioni e prestazioni verso pubbliche amministrazioni e altri soggetti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, con imposta versata dai cessionari o committenti, e deve coincidere con il rigo VE38 del modello IVA 2018.
Dati complementari nel quadro Z degli studi di settore
Per alcuni modelli è stato inserito un nuovo quadro Z – Dati complementari, composto dai righi Z901-Z904, prima del quadro T. Anche le istruzioni sono state integrate con una descrizione dettagliata delle informazioni richieste.
Il quadro Z serve a raccogliere dati utili per la costruzione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale, in relazione al passaggio dal criterio di competenza al criterio di cassa previsto dall'articolo 66 del TUIR.
I righi Z901-Z904 devono essere compilati dalle imprese in contabilità semplificata per distinguere componenti reddituali già tassati o dedotti nel 2016 da quelli che concorrono invece al reddito del 2017:
- Z901: componenti positivi già concorsi al reddito 2016, che non devono concorrere nel 2017, anche se nel 2017 si verifica il presupposto di imponibilità;
- Z902: componenti positivi già indicati nel quadro F, non tassati nel 2016 ma imponibili nel 2017;
- Z903: componenti negativi già dedotti nel 2016 e quindi non deducibili nel 2017;
- Z904: componenti negativi già indicati nel quadro F, non dedotti nel 2016 ma deducibili nel 2017.
Le istruzioni riportano esempi pratici riferiti a ricavi da beni consegnati o servizi ultimati nel 2016 o nel 2017, nonché a costi per beni di consumo con consegna e pagamento distribuiti tra i due esercizi.
Modello WM23U e modello WG68U
Nel modello dello studio di settore WM23U, prima del rigo Z02, è stato inserito il titolo "Articolazione della struttura di vendita sul territorio (indicare solo se è stato compilato il rigo D04)".
Nel modello WG68U:
- dopo il rigo D66 è stato inserito il rigo D67, relativo all'utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all'impresa e/o tramite consorzi o gruppi d'acquisto, con barratura della casella;
- il rigo Z11 è stato eliminato.
Le istruzioni del modello WG68U sono state aggiornate per:
- inserire, in relazione al rigo D66, il richiamo al nuovo rigo D67;
- eliminare il riferimento al rigo Z11.
Modifiche ai parametri
Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dei parametri, per gli esercenti attività d'impresa, è stato integrato con la sezione VII "Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata", composta dai righi P53-P56.
Le istruzioni al rigo P52 sono state integrate con una sezione dedicata che riproduce sostanzialmente la logica già prevista per gli studi di settore: i righi P53-P56 servono a distinguere componenti reddituali già tassati o dedotti nel 2016 da quelli che rilevano nel 2017, secondo il passaggio dal regime di competenza al regime di cassa. Anche qui sono riportati esempi applicativi per ricavi e costi tra i due esercizi.
Per il modello parametri relativo agli esercenti arti e professioni, nelle istruzioni al rigo Q10 è stato precisato che va indicato l'ammontare della deduzione "fiscalmente" spettante, eliminando il riferimento alla misura del 50 per cento.
Motivazioni dell'intervento
Il provvedimento spiega che i modelli per parametri e studi di settore, già approvati a gennaio 2018 e successivamente modificati il 15 febbraio 2018, vengono ulteriormente aggiornati per:
- recepire i correttivi agli studi di settore approvati con decreto ministeriale 23 marzo 2018, applicabili alle imprese minori in contabilità semplificata per il periodo d'imposta 2017;
- acquisire dati utili alla costruzione e all'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.
Le integrazioni introdotte sono state esaminate dalla Commissione degli esperti per gli studi di settore nelle riunioni del 28 febbraio e del 28 marzo 2018.
Ulteriori precisazioni e correzioni
Il provvedimento segnala che sono stati corretti anche alcuni refusi presenti nei modelli e nelle istruzioni degli studi di settore e dei parametri.
Inoltre, a seguito delle modifiche alla modulistica, verranno pubblicate le conseguenti correzioni alle specifiche tecniche e ai controlli nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis;
- la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- la legge 8 maggio 1998, n. 146;
- il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195;
- il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, art. 9-bis;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2018, 31 gennaio 2018 e 15 febbraio 2018;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018.
La pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Provvedimento · 30 apr 2018Provvedimento del 30/04/2018
- Provvedimento · 7 mag 2018Provvedimento del 07/05/2018
- Provvedimento · 10 mag 2018Provvedimento del 10/05/2018
- Provvedimento · 24 apr 2018Provvedimento del 24/04/2018
- Provvedimento · 24 apr 2018Provvedimento del 24/04/2018
- Provvedimento · 14 mag 2018Provvedimento del 14/05/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →