Provvedimento del 19/04/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento stabilisce che le istanze per l’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza UE vanno presentate alla Direzione Provinciale competente per domicilio fiscale, con alcune eccezioni, e impone l’esibizione degli originali della documentazione per i casi di regime IVA del margine o uso come bene strumentale. Prevede inoltre la comunicazione dei dati al CED dei trasporti per consentire l’immatricolazione senza versamento anticipato dell’IVA.
Competenza territoriale e documentazione per istanze di immatricolazione di veicoli comunitari
Competenza territoriale e documentazione per l’immatricolazione di veicoli comunitari
Il provvedimento disciplina la competenza territoriale degli uffici dell’Agenzia delle entrate per le istanze connesse all’immatricolazione in Italia di autoveicoli e motoveicoli acquistati in altri Stati membri dell’Unione Europea. Introduce inoltre un obbligo di esibizione della documentazione in originale per alcune istanze, con finalità di controllo e contrasto alle frodi IVA.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda le istanze necessarie all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria, in particolare nei casi in cui l’acquisto avvenga presso operatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea. Il provvedimento si inserisce nel contesto della procedura introdotta dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, che prevede il pagamento dell’IVA mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per l’immatricolazione di tali veicoli.
Le finalità dichiarate sono due:
- rafforzare i controlli su istanze che potrebbero essere utilizzate in modo improprio per eludere il versamento anticipato dell’imposta;
- contrastare la contraffazione della documentazione presentata in copia, imponendo l’esibizione degli originali.
Competenza territoriale delle Direzioni Provinciali
Le istanze indicate nel provvedimento devono essere presentate esclusivamente alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell’istanza.
Sono ricomprese in tale regola le seguenti istanze:
- istanza per la comunicazione al CED del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, per consentirne l’immatricolazione in esclusione dall’adempimento di cui all’art. 1, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, quando acquistati nell’esercizio di imprese, arti e professioni da operatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea e rientranti nel regime IVA del margine;
- istanza per la comunicazione al CED degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli acquistati nell’esercizio di imprese, arti e professioni da operatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea e destinati a essere utilizzati come beni strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, sempre al fine di ottenere l’immatricolazione senza l’adempimento del versamento IVA anticipato;
- istanza di validazione di un versamento effettuato con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per importo insufficiente o incongruente;
- istanza di validazione di un versamento di imposta effettuato con modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per un importo corrispondente all’imposta calcolata con aliquota IVA agevolata nei casi in cui l’intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all’agevolazione.
Eccezione sulla competenza: correzione del numero di telaio
Le istanze di correzione del numero di telaio errato indicato sul modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", quando l’errore abbia determinato il mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2018, possono essere presentate presso gli Uffici di qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate.
Obbligo di esibizione della documentazione in originale
Per le istanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1, i richiedenti devono esibire alla Direzione Provinciale territorialmente competente la documentazione in originale.
La documentazione deve attestare:
- per le istanze relative al regime IVA del margine, l’esistenza dei requisiti per la legittima applicazione dello speciale regime IVA dei beni usati di cui all’art. 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41;
- per le istanze relative ai beni strumentali, l’effettiva destinazione del mezzo all’attività d’impresa.
La Direzione Provinciale competente acquisisce copia conforme della documentazione esibita dal richiedente.
Effetti dell’accoglimento delle istanze
Una volta accolte le istanze, la Direzione Provinciale territorialmente competente comunica al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti gli elementi identificativi dell’autoveicolo o del motoveicolo, incluso il numero di telaio, così da consentire l’immatricolazione.
L’immatricolazione avviene senza che sia necessario il versamento anticipato dell’imposta previsto dall’art. 1, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.
Motivazioni del provvedimento
Il testo spiega che la procedura originaria introdotta nel 2006 ha contribuito a limitare le frodi IVA intracomunitarie nel settore dei veicoli, ma sono rimaste criticità soprattutto per l’uso improprio delle deroghe al versamento anticipato previste per:
- veicoli acquistati in regime IVA del margine;
- veicoli destinati a essere utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa.
Il provvedimento viene quindi adottato con urgenza per rendere più incisivi i controlli e facilitare la lavorazione delle istanze presso gli uffici territorialmente competenti.
Riferimenti normativi richiamati
Tra i principali riferimenti indicati figurano:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento agli artt. 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), e 73, comma 4;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, artt. 5, comma 1, e 6, comma 1;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2001, art. 2, comma 1;
- decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
- legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41;
- decreto ministeriale 8 giugno 2005;
- decreto ministeriale 26 marzo 2018.
Pubblicazione e data
Il provvedimento è datato Roma, 19 aprile 2018, ed è firmato digitalmente dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini. È prevista la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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