Sentenza n. 7749/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, 26 settembre 2025, n. 7555, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta di e-distribuzione, attuata con le note del 30 ottobre 2025 e del 21 aprile 2026, nell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7555 del 26 settembre 2025, relativa all’ostensione di documenti richiesti con istanza di accesso difensivo
Esito
Favorevole al resistente (gestore di rete)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che e-distribuzione avesse violato o eluso il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 7555/2025, che aveva ordinato l’esibizione, ove già formata ed esistente, della documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3 dell’istanza di accesso del 22 maggio 2024. In particolare, per i punti 2 e 3 ha lamentato l’omessa ostensione di documenti sulle interlocuzioni con gli utenti, sulle verifiche tecniche e sulle cause dei disservizi; per il punto 1 ha contestato che fossero stati comunicati soltanto i nominativi degli utenti che non avevano trasmesso la dichiarazione di adeguatezza, anziché documenti idonei a individuare gli utenti non conformi e le cause delle interruzioni. Per i punti 4 e 5 ha dedotto che la documentazione trasmessa fosse inconferente, incompleta o tardiva, e che la richiesta comprendesse ogni documento utile sui disservizi del 2023-2024 e sulle tematiche affrontate nella riunione del 20 maggio 2024. Ha inoltre sostenuto che la normativa tecnica imponesse la registrazione e la tracciabilità delle cause e delle dinamiche delle interruzioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per ottemperanza, ritenendo che le note di esecuzione non violassero né eludessero il giudicato. La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto che la richiesta del punto 1 non era limitata a un elenco nominativo, ma non aveva esteso l’accesso a qualsiasi documentazione sulle cause dei disservizi o sui possibili responsabili: il riferimento restava agli utenti non adeguati alle norme ARERA e CEI. Il giudicato non aveva neppure accertato l’esistenza di documenti già formati su tali circostanze, avendo disposto l’ostensione solo «ove già formati ed esistenti». E-distribuzione aveva spiegato che la mancata trasmissione della dichiarazione di adeguatezza non dimostra la non conformità dell’impianto, poiché la dichiarazione era facoltativa e l’impianto poteva essere adeguato anche senza di essa; non vi erano elementi indiziari per dubitare di tale ricostruzione. I documenti successivamente prodotti sui disturbi di rete e sui lavori non risultavano collegati a un mancato adeguamento alle norme tecniche. Quanto al punto 4, la dichiarazione che non erano state predisposte ipotesi progettuali perché la qualità della rete rientrava negli standard ARERA era sufficientemente chiara; l’invio del documento informativo elaborato con Confindustria non costituiva elusione. Quanto al punto 5, i documenti trasmessi nell’aprile 2026 erano pertinenti ai disservizi del 2023-2024, ma il ritardo nella loro individuazione non provava che esistessero altre comunicazioni non ostese. La formulazione generica della richiesta non consentiva di accedere a ogni dato relativo a qualsiasi interruzione o calo di tensione nel biennio, senza precisare date e orari; l’interpretazione seguita dal gestore, limitata alle comunicazioni formali inviate agli utenti in presenza di malfunzionamenti dei loro impianti, era ragionevole e conforme al giudicato. Spese interamente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Con istanza di accesso difensivo presentata in data 22 maggio 2024 ai sensi dell’art. 24, co. 7, della l. 241/1990, la Paperdì S.r.l. a socio unico (“la Paperdì”), titolare di uno stabilimento cartotecnico in località Ponteselice del comune di San Nicola La Strada (CE), in ragione dei danni cagionati alla propria attività industriale dalle ripetute interruzioni nell’erogazione regolare dell’energia elettrica che sarebbero state ascrivibili ad altri utenti industriali non in regola con le normative tecniche, chiedeva alla e-distribuzione S.p.A. a socio unico ( “la E-distribuzione”), gestore della rete elettrica utilizzata dal proprio fornitore di energia, di accedere ai seguenti atti e documenti
La disposizione è indicata quale base dell’istanza di accesso difensivo presentata dalla società per acquisire documenti relativi ai disservizi elettrici e ai possibili utenti responsabili.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, l’estensione del giudicato va determinata sulla base del contenuto effettivo della pronuncia da eseguire: l’ordine di ostensione di documenti specificamente richiesti non può essere ampliato fino a comprendere qualsiasi documentazione astrattamente utile a ricostruire vicende o responsabilità ulteriori rispetto all’oggetto definito in sentenza.
- Quando il giudicato ordina l’esibizione dei documenti «ove già formati ed esistenti», non accerta per ciò solo che tali documenti esistano; l’esistenza deve risultare dalla pronuncia o essere dimostrata nel giudizio di ottemperanza.
- La mancata trasmissione di una dichiarazione facoltativa di adeguatezza tecnica non consente, da sola, di inferire che l’impianto dell’utente sia non conforme, se l’adeguatezza può sussistere anche in assenza della dichiarazione.
- Una richiesta di accesso formulata in termini generici, anche se circoscritta dal giudice a un determinato arco temporale e a specifiche vicende, non attribuisce un diritto di accesso indiscriminato a ogni dato potenzialmente riferibile a episodi non individuati con sufficiente precisione.
- Il ritardo nell’individuazione e nella trasmissione di documenti pertinenti non dimostra, senza ulteriori elementi, che l’amministrazione detenga altra documentazione non ostesa né integra automaticamente elusione del giudicato.
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