Cassazione Civile, Ordinanza n. 18347/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società creditrice aveva convenuto in giudizio i venditori di un complesso immobiliare e la società formalmente acquirente, sostenendo che la compravendita fosse soltanto apparente e fosse stata posta in essere per sottrarre i beni all’azione esecutiva della creditrice. A sostegno della domanda erano stati valorizzati, tra l’altro, il prezzo dichiarato come notevolmente inferiore al valore di mercato, il mancato effettivo pagamento del prezzo, la partecipazione del venditore nella società acquirente e una serie di circostanze indiziarie ulteriori, tra cui un preliminare collegato a un comodato decennale degli immobili in favore dei venditori e atti paralleli relativi ai beni mobili presenti negli immobili. In via subordinata era stata proposta anche azione revocatoria. Il tribunale aveva accolto la domanda di simulazione assoluta; la corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata la simulazione sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti e valorizzando la mancanza di prova dell’effettivo pagamento del prezzo, la irrilevanza verso il terzo della quietanza contenuta nel rogito e gli ulteriori indizi sopra ricordati. In cassazione i venditori e la società acquirente deducevano, con due motivi, la violazione degli artt. 1414, 1415, 1417, 2697, 2727, 2729 c.c. e 1470 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente invertito l’onere della prova addossando agli acquirenti la dimostrazione del pagamento del prezzo e avesse mal governato la prova presuntiva; con il secondo motivo denunciavano inoltre omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sulle presunzioni, anche richiamando la disciplina pattizia di diritto svizzero applicabile al comodato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo della società acquirente. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nelle azioni di simulazione promosse dal terzo creditore di una delle parti, la prova può essere fornita anche per presunzioni e che il giudice di merito aveva correttamente tratto la prova della simulazione da un complesso di indizi valutati in modo globale, senza alcuna indebita inversione dell’onere probatorio. Ha inoltre precisato che la dichiarazione di avvenuto pagamento contenuta nel rogito non è vincolante per il terzo e che la critica dei ricorrenti mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la presenza di una doppia conforme tra primo e secondo grado, non essendo stati indicati specificamente i diversi passaggi fattuali delle due decisioni; in ogni caso, la Corte ha escluso violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché le doglianze si risolvevano ancora una volta nella richiesta di rivalutazione delle prove. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, in solido, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1414 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla simulazione per contestare la validità apparente del contratto e la sua efficacia verso i terzi.
art. 1415 c.c.
Richiamato in tema di opponibilità della simulazione ai terzi e di effetti del contratto simulato.
art. 1417 c.c.
La prova della simulazione da parte dei terzi può essere data con ogni mezzo, incluse le presunzioni.
art. 1470 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla compravendita e alla pretesa mancanza di prova del pagamento del prezzo.
art. 2697 c.c.
Non è stata ravvisata alcuna inversione dell’onere della prova; nel caso di azione proposta dal terzo creditore, l’acquirente può essere chiamato a provare l’effettivo pagamento del prezzo come elemento valutativo della fittizietà dell’operazione.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici sono ammissibili nella prova della simulazione; il giudice di merito ne valuta l’idoneità e la combinazione complessiva.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il controllo di legittimità è limitato alla correttezza giuridica del ragionamento presuntivo e non consente una nuova valutazione dei fatti.
art. 115 c.p.c.
Violazione deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova legale; non è deducibile la mera critica alla valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo rigorosa indicazione delle difformità tra le due decisioni.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 370 c.p.c.
Richiamato in tema di termine e forma del ricorso incidentale in cassazione.
art. 371 c.p.c.
Concorre a determinare il termine per il ricorso incidentale successivo alla prima impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 2901 c.c.
Era stata proposta in via subordinata l’azione revocatoria, ma la decisione di legittimità si è concentrata sulla simulazione e sul rigetto dei ricorsi.
Massime di principio
- Nell’azione di simulazione assoluta proposta da un terzo creditore, la prova dell’accordo simulatorio può essere fornita con ogni mezzo, comprese le presunzioni semplici, e il giudice di merito può valorizzare un insieme di indizi purché la motivazione dia conto della loro valutazione globale.
- La dichiarazione contenuta nel rogito notarile circa l’avvenuto pagamento del prezzo non è, nei confronti del terzo che agisce per far valere la simulazione, prova decisiva dell’effettivo pagamento, perché fa fede solo della provenienza delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e non della loro intrinseca verità.
- Quando il creditore-terzo deduce la fittizietà della vendita sulla base di indizi seri, l’eventuale mancanza di prova dell’effettivo pagamento del prezzo da parte dell’acquirente può costituire un elemento significativo nel quadro probatorio complessivo, senza integrare per ciò solo una violazione dell’art. 2697 c.c.
- La censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia utilizzato presunzioni non gravi, precise e concordanti o abbia fondato l’inferenza su fatti storici non idonei; non è invece consentito chiedere una diversa lettura del compendio istruttorio.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes fattuali poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la mera preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre, ma solo nei casi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite al processo o attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento.
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