Sentenza del 07/11/2018 n. 28328 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva indicato nella dichiarazione IVA relativa al 1997 un credito chiesto a rimborso. L'Amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso sostenendo che fosse decorso il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e che non fosse stato presentato il modello VR. In Cassazione l'Agenzia aveva inoltre contestato la capacità processuale della società, ritenendola estinta perché posta in liquidazione e inattiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia quanto alla società, ma ha rigettato entrambi i motivi. La società, non essendo stata cancellata dal registro delle imprese, conservava la propria esistenza e la legittimazione processuale. Il ricorso contro i soci è stato invece dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva. Quanto al rimborso IVA, l'esposizione del credito nella dichiarazione annuale era sufficiente: non occorrevano un'ulteriore istanza autonoma né la presentazione del modello VR entro il termine biennale. Il credito era soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese, liquidate in 5.250 euro, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
termine biennale di decadenza per la proposizione della domanda di rimborso
Il termine biennale non si applica quando il credito IVA è già stato esposto nella dichiarazione annuale, poiché l'istanza di rimborso non costituisce il diritto ma rende il credito esigibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30
La richiesta di rimborso del credito IVA può risultare dalla dichiarazione annuale, senza necessità di ulteriori adempimenti quando il credito è stato regolarmente indicato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
La presentazione del modello VR non è necessaria per conservare il diritto al rimborso quando il credito è già stato esposto nella dichiarazione IVA.
Codice civile, art. 2495, comma 2
La cancellazione dal registro delle imprese ha efficacia costitutiva dell'estinzione della società; in sua assenza, la società continua a esistere anche se inattiva o in liquidazione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4
Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui l'asserita carenza di capacità o legittimazione processuale.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di Cassazione.
Codice di procedura civile, art. 325
Rileva per valutare la tempestività della riattivazione della notifica non andata a buon fine, purché il notificante si attivi senza colpa e entro un termine ragionevole.
D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4
Ha modificato la disciplina dell'estinzione societaria, confermando l'efficacia costitutiva della cancellazione dal registro delle imprese.
Massime di principio
- Quando un credito IVA è indicato nella dichiarazione annuale, tale indicazione può essere sufficiente a fondare il diritto al rimborso; l'eventuale istanza successiva serve normalmente a rendere il credito esigibile e non costituisce il diritto.
- Il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non si applica automaticamente ai crediti IVA già esposti in dichiarazione; in linea generale, il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
- La mancata presentazione del modello VR non comporta necessariamente la perdita del rimborso se il credito è stato correttamente indicato nella dichiarazione IVA.
- Una società in liquidazione o inattiva mantiene la propria capacità processuale fino alla cancellazione dal registro delle imprese; la sola cessazione dell'attività o il deposito del bilancio finale non bastano a dimostrarne l'estinzione.
- In caso di notifica inizialmente non riuscita per ragioni non imputabili al notificante, la notifica può conservarsi tempestiva se il procedimento viene riattivato immediatamente e senza colpevole ritardo.
- I soci non sono automaticamente legittimati passivamente in una controversia tributaria riguardante la società, salvo che sussistano specifiche ragioni giuridiche per coinvolgerli.
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