Ordinanza n. 432/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione di una variante urbanistica puntuale per la realizzazione di un parcheggio pubblico, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e occupazione d’urgenza
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la sospensione cautelare degli atti relativi alla realizzazione di un parcheggio ecosostenibile, contestando, con un primo motivo, la violazione dell’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001, poiché il parere del Genio Civile sarebbe stato acquisito solo dopo l’originaria adozione della variante e il vizio non sarebbe stato successivamente sanato. Con un secondo motivo hanno censurato la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, deducendo l’assenza di un’adeguata motivazione sulla persistente attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera e sulla necessità della relativa localizzazione. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità per tardività, sostenendo che il termine d’impugnazione decorresse dalla pubblicazione del decreto regionale di approvazione della variante.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo che la variante avesse carattere puntuale, poiché destinata alla localizzazione di una specifica opera pubblica e all’apposizione di un vincolo espropriativo su immobili determinati. Per tali varianti il termine d’impugnazione decorre dalla comunicazione individuale ai proprietari o dalla piena conoscenza, non dalla mera pubblicazione del decreto regionale; nel caso concreto non era stata provata la comunicazione individuale. Nel merito cautelare, il primo motivo è stato ritenuto privo di fumus boni iuris: benché il parere del Genio Civile fosse successivo alla prima deliberazione, la deliberazione consiliare successiva aveva costituito una nuova adozione della variante, con nuova esercitazione del potere pianificatorio alla luce del parere acquisito, e non una mera presa d’atto o un atto confermativo. La sostanziale coincidenza dei contenuti era giustificata dal carattere favorevole del parere, le cui prescrizioni riguardavano soltanto la fase esecutiva. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione sulla reiterazione del vincolo poteva essere desunta dal complesso dell’iter procedimentale e dagli atti precedenti e successivi, che evidenziavano la funzione dell’opera nell’ambito della riqualificazione del waterfront, la compensazione degli stalli di sosta soppressi e la persistente necessità della localizzazione. Non era necessaria una motivazione particolarmente analitica sulle vicende del precedente vincolo o sul mancato perfezionamento della precedente procedura espropriativa. Difettando il fumus boni iuris, il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo assorbita la valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per difetto del fumus boni iuris, con assorbimento del periculum in mora.
art. 89 d.P.R. n. 380/2001
Il parere del Genio Civile costituisce apporto tecnico necessario; nel caso concreto la sua acquisizione successiva alla prima adozione non ha determinato, allo stato cautelare, l’illegittimità della variante, poiché è intervenuta una nuova adozione fondata sul parere acquisito.
art. 19 d.P.R. n. 327/2001
L’approvazione del progetto di opera pubblica può comportare l’adozione della variante urbanistica; la deliberazione successiva è stata qualificata come nuova manifestazione di tale potere, non come mera presa d’atto.
art. 9, comma 4, d.P.R. n. 327/2001
La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio richiede una motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico e sulla perdurante necessità della localizzazione, ma non necessariamente una motivazione analitica sulle vicende del precedente vincolo o della precedente procedura espropriativa.
Massime di principio
- Per le varianti urbanistiche puntuali che localizzano una specifica opera pubblica e impongono un vincolo preordinato all’esproprio su beni determinati, il termine per l’impugnazione decorre dalla comunicazione individuale ai proprietari interessati o dalla loro piena conoscenza, non dalla mera pubblicazione dell’atto di approvazione regionale, salvo prova della comunicazione o della conoscenza aliunde.
- L’acquisizione tardiva del parere tecnico necessario non comporta necessariamente l’illegittimità definitiva della variante quando l’amministrazione, dopo aver acquisito il parere, proceda a una nuova adozione della variante esercitando nuovamente il potere pianificatorio e ponendo il parere a fondamento della successiva approvazione.
- Una deliberazione successiva che rinnovi l’adozione della variante dopo l’acquisizione del parere tecnico non è qualificabile come mera presa d’atto o atto confermativo se contiene una nuova manifestazione del potere urbanistico; la sostanziale coincidenza del contenuto con l’atto precedente non esclude tale qualificazione quando il parere favorevole non imponga modifiche alle scelte urbanistiche.
- La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio è legittimamente motivata quando dal complesso degli atti procedimentali risultino l’attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera e la perdurante necessità della sua localizzazione; non è indispensabile una motivazione particolarmente analitica sulle vicende del precedente vincolo o sul mancato perfezionamento della precedente procedura espropriativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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