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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14809/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta con sentenza del GUP del 23/02/2016, sostenendo che il reato associativo ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. fosse stato contestato in forma "aperta" e che la permanenza nella associazione fosse cessata in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 27/05/2015 n.69 (norma più sfavorevole). Perciò, il ricorrente invocava l'applicazione del regime sanzionatorio più mite vigente al momento della cessazione effettiva della condotta associativa e chiedeva che il giudice dell'esecuzione verificasse, alla luce di documenti e sentenze allegate, la data di cessazione della permanenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la mancata prova della partecipazione all'associazione fino all'epoca di entrata in vigore della norma più sfavorevole fosse questione che doveva essere proposta in sede di impugnazione (appello o ricorso per cassazione) e non in sede esecutiva, perché il giudice dell'esecuzione è vincolato all'accertamento del giudice della cognizione pronunciato con sentenza passata in giudicato. Pur riconoscendo che, in casi di reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione può interpretare il giudicato per accertare se il giudice della cognizione abbia ritenuto provato il protrarsi della condotta fino alla sentenza, nel caso concreto la prova offerta dalla difesa (la sola misura cautelare detentiva sopravvenuta) non era idonea a dimostrare la cessazione della partecipazione. Inoltre la rideterminazione non poteva fondarsi su un potere di rettifica per "pena illegale", perché la pena inflitta (10 anni) rientrava già nella forbice edittale precedente alla riforma e quindi non era illegale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevato come il reato associativo era stato contestato in forma "aperta"; la durata/permanenza della condotta è elemento determinante per stabilire il regime sanzionatorio applicabile in caso di successione di norme nel tempo

  • legge 27 maggio 2015, n. 69

    Riforma che ha introdotto limiti edittali più sfavorevoli per l'art. 416-bis; il ricorrente invocava l'applicazione della normativa precedente, più favorevole, per cessazione della condotta anteriore all'entrata in vigore della riforma

  • art. 2 cod. pen. (richiamato dal ricorrente)

    Invocato come principio collegato alla non retroattività della normativa penale e alla tutela del reo rispetto a norme più sfavorevoli; la Corte però ha ritenuto che la questione dovesse essere stata sollevata in sede di impugnazione della sentenza di merito

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini e altre pronunce richiamate)

    "l'illegalità della pena ricorre solo quando essa ecceda i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto..."

    Conferma che il potere del giudice dell'esecuzione in materia di pena illegale è limitato: solo se la pena è di genere, specie o valore diverso da quanto previsto dal legislatore si può parlare di pena illegale; nel caso la pena era nella forbice edittale prevista, quindi non illegale

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può modificare fatti decisivi e la data del reato già accertati con sentenza passata in giudicato: le questioni sulla prova della partecipazione fino a determinati momenti devono essere sollevate in sede di impugnazione
  • Nei reati permanenti contestati in forma "aperta" la regola processuale generale considera la permanenza cessata con la sentenza di primo grado, ma il giudice dell'esecuzione, nei limiti dell'interpretazione del giudicato, può verificare se il giudice della cognizione abbia ritenuto provato il protrarsi della condotta fino a quella data; tuttavia questa verifica non può sostituirsi a una revisione del giudicato
  • La mera misura cautelare detentiva sopravvenuta non è di per sé prova che la partecipazione all'associazione sia cessata; la cessazione richiede prova di scioglimento dell'associazione, recesso o espulsione dell'associato
  • Il potere del giudice dell'esecuzione di intervenire per "pena illegale" è circoscritto: esiste solo se la pena è di genere, specie o valore non previsto dalla legge; se la pena inflitta rientra nella forbice edittale la censura per illegittimità della pena non è percorribile
  • Se si invoca l'applicazione di una norma più favorevole per effetto di cessazione del reato prima dell'entrata in vigore di una riforma peggiorativa, è necessario che la prova della cessazione sia già emersa e sia stata proposta nei rimedi di cognizione (appello/ricorso per cassazione) o, al più, che il giudicato contenga elementi chiari che il giudice dell'esecuzione possa interpretare senza alterare la decisione definitiva

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