Sentenza n. 483/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 0026709 del 20 gennaio 2026, successivamente conosciuto, con il quale la Regione Puglia ha comunicato il rigetto dell'istanza di rinnovo della concessione, intimando il rilascio immediato del bene; del preavviso di rigetto di cui alla "nota prot. 340274 del 23/06/2025", ove esistente e ancorché non conosciuto. - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo o conferma del titolo per l’occupazione di un’area destinata a parcheggio strumentale a uno stabilimento balneare, con intimazione al rilascio immediato del bene, nonché il preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale di rigetto dell’istanza di rinnovo della concessione e il presunto preavviso di rigetto, deducendo: violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e del principio di partecipazione, con difetto di istruttoria ed erronea presupposizione; violazione dell’obbligo di motivazione; lesione del legittimo affidamento e irragionevolezza e perplessità dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e ulteriori profili di eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto di non avere mai ricevuto il preavviso di rigetto e di essere stato così privato della possibilità di interloquire utilmente con l’amministrazione, prospettando circostanze fattuali e giuridiche che, se valutate, avrebbero potuto condurre a un diverso esito. Il preavviso risultava inviato a un indirizzo PEC riconducibile a una società con sede diversa, anziché all’indirizzo PEC del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato e assorbente il primo motivo. La violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 non è stata considerata meramente formale, perché il ricorrente ha indicato specifiche circostanze fattuali e giuridiche che avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione e che avrebbero astrattamente potuto incidere sull’esito del procedimento. Il Collegio ha inoltre ritenuto documentalmente provato che il preavviso di rigetto era stato comunicato a un indirizzo PEC corrispondente a una società diversa, anziché all’indirizzo del ricorrente; ne è derivata la mancata instaurazione del rituale contraddittorio partecipativo. Il giudice ha quindi annullato il diniego e gli atti impugnati, facendo salve le ulteriori determinazioni della Regione all’esito della riedizione del procedimento con corretto contraddittorio. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve essere comunicato in modo idoneo al destinatario, così da consentirgli una partecipazione effettiva e una proficua interlocuzione con l’amministrazione; l’omessa o irregolare comunicazione comporta l’illegittimità del provvedimento quando la partecipazione avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione, ma il TAR non ne esamina autonomamente la fondatezza, avendo accolto il ricorso per la violazione dell’art. 10-bis.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La comunicazione del preavviso di rigetto è efficace solo se effettuata a un recapito idoneo a raggiungere il destinatario del procedimento; l’invio a un indirizzo PEC riferibile a un soggetto diverso non realizza il contraddittorio previsto dall’art. 10-bis della l. 241/1990.
- La violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 non è meramente formale quando il destinatario indica specifiche circostanze fattuali o giuridiche che, se sottoposte all’amministrazione, avrebbero potuto determinare un diverso esito del procedimento.
- L’annullamento del provvedimento adottato senza un rituale contraddittorio partecipativo lascia salva la riedizione del potere amministrativo, che deve svolgersi previa corretta comunicazione del preavviso di rigetto e valutazione delle osservazioni dell’interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →