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Sentenza

Sentenza n. 20/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - dell'ordinanza del Comune di San Vincenzo n. 138 del 15 settembre 2022 avente ad oggetto la “rimessione in pristino dello stato dei luoghi, presso il complesso denominato “Castel del Mare”, posto in San Vincenzo, Via A. Volta.”; - di ogni altro atto, presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo.

Giustizia amministrativa202201613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimessione in pristino e demolizione di opere abusive consistenti nella trasformazione di un garage in locale abitabile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune gli ingiungeva la demolizione delle opere ritenute abusive, deducendo: violazione degli artt. 10 e 10-bis l. 241/1990 e dei principi di partecipazione procedimentale, per omessa o insufficiente motivazione sulle memorie presentate; violazione dell'art. 13 d.P.G.R. Toscana n. 39/R/2018, dell'art. 99 l.r. Toscana n. 65/2014 e dell'art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e grave difetto di motivazione, sostenendo che la presenza di arredi, della porta con persiana e degli impianti non fosse sufficiente a dimostrare il mutamento della destinazione d'uso del garage in residenziale; violazione degli artt. 201 e 202 l.r. Toscana n. 65/2014 e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, assumendo che la sanzione demolitoria fosse sproporzionata e che fosse congrua una sanzione pecuniaria. Nel corso del giudizio, a seguito del decesso del ricorrente, il processo è stato interrotto e successivamente riassunto da una persona dichiaratasi erede.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Richiamando, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., una propria precedente decisione su questione identica, ha ritenuto che la documentazione fotografica e gli accertamenti comunali dimostrassero ictu oculi la trasformazione del garage in unità abitativa. Gli elementi rilevati comprendevano arredi e dotazioni, ma anche caratteristiche strutturali e funzionali incompatibili con la destinazione a garage, quali accesso al giardino tramite porta-finestra, bagno, impianto elettrico rifinito e pavimentazione non compatibile con l'uso autorimessa. Il mutamento tra destinazioni d'uso non omogenee è stato qualificato come urbanisticamente rilevante, in quanto comportante ex se un maggiore carico urbanistico. È stata respinta anche la censura partecipativa: pur in presenza di una motivazione sintetica sulle osservazioni, un esame più approfondito delle memorie non avrebbe potuto condurre a un esito diverso, considerato lo stato dei luoghi accertato. La censura sulla sproporzione della demolizione è stata assorbita nel giudizio complessivo di infondatezza e comunque non ha condotto all'annullamento dell'ordinanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre oneri di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 241/1990

    Richiamato con riferimento alla partecipazione procedimentale; la relativa censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La motivazione sintetica sulle osservazioni partecipative non determina l'illegittimità quando, alla luce dello stato dei luoghi, il loro esame più approfondito non avrebbe potuto modificare l'esito del procedimento.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Richiamato per la qualificazione urbanistica del mutamento di destinazione d'uso; il passaggio tra destinazioni non omogenee con maggiore carico urbanistico è urbanisticamente rilevante.

  • art. 13 d.P.G.R. Toscana n. 39/R/2018

    Invocato dal ricorrente in relazione alla contestata qualificazione del mutamento d'uso, ma la censura è stata respinta.

  • art. 99 l.r. Toscana n. 65/2014

    Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina urbanistico-edilizia del mutamento di destinazione d'uso, senza che il giudice ne abbia accolto la prospettazione.

  • art. 201 l.r. Toscana n. 65/2014

    Richiamato dal ricorrente per contestare la sanzione ripristinatoria; la doglianza non ha comportato l'annullamento dell'ordinanza.

  • art. 202 l.r. Toscana n. 65/2014

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione; la censura è stata respinta.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente il richiamo sintetico a precedenti conformi della stessa sezione; il TAR ha recepito la motivazione della sentenza precedente su questione identica.

Massime di principio

  • La trasformazione di un garage in unità abitativa può essere dimostrata mediante il complesso degli elementi architettonici, impiantistici e funzionali rilevati, senza che la presenza di arredi possa essere isolatamente considerata come mera mobilia irrilevante.
  • Il mutamento di destinazione d'uso tra categorie non omogenee è urbanisticamente rilevante quando comporta, per la nuova funzione, un maggiore carico urbanistico.
  • La presenza di elementi quali bagno, accesso diretto a uno spazio esterno, impianto elettrico rifinito e pavimentazioni incompatibili con l'uso autorimessa può costituire prova sufficiente della trasformazione del locale in unità abitativa.
  • La motivazione sintetica sulle osservazioni partecipative non comporta l'illegittimità del provvedimento quando, in base agli accertamenti compiuti, risulti che un esame più approfondito delle memorie non avrebbe potuto determinare un diverso esito procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidanti

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