Sentenza n. 373/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento della determinazione del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- con cui è stata disposta la sospensione precauzionale facoltativa del ricorrente, ai sensi degli artt. 916 e 936, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri recante la sospensione precauzionale facoltativa del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva disposto nei suoi confronti la sospensione precauzionale facoltativa ai sensi degli artt. 916 e 936, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, chiedendone l’annullamento e la condanna alle spese. Il Ministero della difesa si è costituito chiedendo il rigetto. Prima che la causa fosse trattenuta per la decisione, il ricorrente ha depositato una dichiarazione con cui ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha richiamato il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere: fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. In tale situazione il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve prendere atto della sopravvenuta carenza di una condizione dell’azione e dichiarare l’improcedibilità. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni trattate e della definizione in rito.
Norme richiamate
artt. 916 e 936, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Costituiscono la base normativa della sospensione precauzionale facoltativa impugnata; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione integrale delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale ulteriore fondamento delle eccezionali ragioni poste a base della compensazione delle spese.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sentenza dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche se il dispositivo non indica espressamente il riferimento normativo.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorrente dispone dell’interesse a ricorrere e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione.
- Quando il ricorrente dichiara tempestivamente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla sua valutazione, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per il venir meno di una condizione dell’azione.
- La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese quando ricorrano eccezionali ragioni, da individuare anche nelle peculiarità delle questioni trattate.
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