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Sentenza

Sentenza n. 933/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 2745/23 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile di condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.607,61, oltre accessori di legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Dal testo risultano provati il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 20 novembre 2025, la notificazione del titolo al Ministero tramite PEC il 10 gennaio 2024 e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima struttura munito delle necessarie competenze. Il commissario dovrà operare senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, e dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito dall’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine il cui inutile decorso, dopo la notificazione del titolo all’amministrazione, consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine è decorso senza pagamento.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disposizione è stata applicata analogicamente per escludere il compenso del commissario ad acta, quando l’incarico sia affidato a un dirigente dell’amministrazione soccombente e rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento.
  • Accertati i presupposti dell’ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento entro un termine fissato nella sentenza e, per l’eventuale ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, l’attività può essere svolta senza compenso aggiuntivo, in quanto ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Gli atti e i documenti del commissario ad acta nel giudizio amministrativo devono essere depositati mediante la procedura del processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposito modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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