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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2785

Regolamento (UE) 2024/2785 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera portoghese

Normativa europea32024R2785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la chiusura immediata della pesca della razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 per il Portogallo, poiché il contingente 2024 risulta esaurito. Dal 11 ottobre 2024 i pescherecci portoghesi non possono più svolgere attività di pesca su tale stock, né le operazioni accessorie di cattura. Restano tuttavia consentite le attività relative alle catture effettuate prima della data di chiusura e si applicano gli obblighi per le catture accessorie non intenzionali previsti dalla normativa sulla politica comune della pesca.

Chiusura della pesca della razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera portoghese, a seguito dell’esaurimento del contingente 2024.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo che pescano lo stock di razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9. Riguarda il contingente assegnato al Portogallo per il 2024 e opera dal 11 ottobre 2024, data indicata nell’allegato come data di chiusura. Restano escluse dalla chiusura le catture effettuate prima di tale data, per le quali sono consentite le operazioni successive previste dal regolamento; le catture non intenzionali restano soggette all’obbligo di sbarco e registrazione secondo la disciplina della politica comune della pesca.

Chiusura della pesca della razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 per il Portogallo

Il regolamento della Commissione (UE) 2024/2785 interviene in materia di gestione delle possibilità di pesca 2024, in attuazione del sistema unionale di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009. Sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione, il contingente assegnato al Portogallo per lo stock di razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione della zona 9 è risultato esaurito, rendendo necessaria la chiusura dell’attività di pesca per evitare superamenti delle quote.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo che operano sullo stock di razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9. La chiusura decorre dall’11 ottobre 2024, data indicata nell’allegato come data di chiusura, e si riferisce al contingente assegnato per il 2024 al Portogallo. Il regolamento non incide sulle catture effettuate prima di tale data, per le quali restano possibili determinate operazioni successive; disciplina inoltre le catture non intenzionali secondo la normativa generale sulla politica comune della pesca.

Base normativa e presupposti

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, come base giuridica per disporre la chiusura una volta esaurito il contingente. È inoltre richiamato il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2024. Il considerando centrale è che, avendo le catture dello stock determinato l’esaurimento della quota assegnata, è necessario vietare ulteriori attività di pesca su tale stock.

Effetti del regolamento: chiusura e divieti

Dal 11 ottobre 2024 i pescherecci interessati non possono più svolgere attività di pesca dello stock di razza ondulata nella zona 9. Il divieto è formulato in modo espresso e comprende non solo la cattura in senso stretto, ma anche attività preparatorie o funzionali alla cattura, ossia:

  • ricerca del pesce;
  • cala degli attrezzi da pesca;
  • posa degli attrezzi da pesca;
  • salpamento degli attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.

Operazioni consentite per le catture anteriori alla chiusura

Per i pesci e prodotti della pesca già prelevati prima della data di chiusura, il regolamento consente il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco. La disciplina mira a evitare che la chiusura incida retroattivamente sulle catture legittimamente effettuate prima dell’esaurimento del contingente.

Catture non intenzionali

Le catture non intenzionali dello stock effettuate dai pescherecci portoghesi o immatricolati in Portogallo restano soggette all’obbligo di essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento quindi non elimina la disciplina delle catture accessorie, ma la riconduce alle regole generali della politica comune della pesca.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2024

Il contingente di pesca assegnato al Portogallo per il 2024 per lo stock di razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 si considera esaurito a decorrere dall’11 ottobre 2024, come indicato nell’allegato.

Divieto di pesca per i pescherecci portoghesi

Dal 11 ottobre 2024 sono vietate le attività di pesca dello stock da parte di pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo. Il divieto comprende in particolare la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.

Operazioni consentite per catture pregresse

Restano autorizzati il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e prodotti della pesca prelevati prima della data di chiusura.

Catture non intenzionali e obblighi di sbarco

Le catture non intenzionali dello stock da parte dei pescherecci interessati devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse ittichecontrolli e quote di pescapolitica comune della pesca

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