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Sentenza

Sentenza n. 813/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari collegiali ritenute più utili e/o opportune, del provvedimento di accertamento definitivo del credito di AG.E.A. (prot. -OMISSIS-) del 06 febbraio 2025, con cui veniva accertata “la sussistenza del credito di questa Amministrazione ad € 8.048,11 oltre interessi per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di Domanda Unica - campagna 2021” nei confronti del ricorrente; nonché di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e non comunicato, ivi compreso ogni blocco informatico sulle erogazioni spettanti opposto in conseguenza del provvedimento impugnato; nonché per l’accertamento incidentale ex art. 8 c.p.a., della perdurante validità ed efficacia del Patto di vendita con riservato dominio stipulato con atto a rogito del Notaio-OMISSIS-, in data 25 marzo 2004, -OMISSIS-, racc. -OMISSIS-, registrato a Taranto il 29 marzo 2004 al -OMISSIS-, serie 1 e trascritto a Taranto il 31 marzo 2004 al n. 5376, con cui l’ISMEA ha venduto con patto di riservato dominio al-OMISSIS- il compendio di terreni ed annessi fabbricati sito in agro del Comune di Ginosa, Contrada “-OMISSIS-”, esteso complessivamente per 274.482 mq.

Giustizia amministrativa202500265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento AGEA di accertamento definitivo di un credito di € 8.048,11 oltre interessi per indebita percezione di contributi comunitari relativi alla Domanda Unica, campagna 2021, nonché il conseguente blocco informatico delle erogazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'accertamento AGEA sostenendo che, nonostante l'attivazione il 31 marzo 2021 della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di vendita con riservato dominio stipulato con ISMEA, il successivo pagamento integrale del debito e l'atto del 13 settembre 2022 con cui ISMEA aveva rinunciato agli effetti del verbale notarile di attestazione dell'inadempimento, con riaffermazione della situazione contrattuale precedente, avrebbero mantenuto o ripristinato retroattivamente il suo titolo giuridico di conduzione dei terreni. Ha dedotto violazione di legge, della lex specialis, del contratto di vendita e dell'atto di rinuncia del 13 settembre 2022, difetto di istruttoria, violazione dell'art. 97 Cost. ed eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, illogicità e erronea valutazione dei presupposti. Ha chiesto altresì l'accertamento incidentale, ex art. 8 c.p.a., della perdurante validità ed efficacia del patto di vendita con riservato dominio.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Ha ritenuto che l'attivazione della clausola risolutiva espressa il 31 marzo 2021 avesse prodotto immediatamente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di una pronuncia giudiziale. Pertanto, al momento della domanda unica di contributo per la campagna 2021, il ricorrente era privo di un valido titolo giuridico di disponibilità o conduzione dei terreni. L'atto del 13 settembre 2022, con cui ISMEA aveva rinunciato agli effetti del verbale notarile di inadempimento, non poteva determinare la reviviscenza del contratto già risolto né produrre effetti retroattivi nei confronti di AGEA, soggetto terzo rispetto all'accordo. Le parti avrebbero potuto stipulare un nuovo contratto, ma non ricostituire retroattivamente, mediante un atto successivo, il rapporto già sciolto. Il giudice ha valorizzato anche l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dei terzi, rilevando che una diversa soluzione avrebbe consentito di incidere ex post sulla posizione dell'amministrazione e sulla legittimità dei contributi già richiesti. È stata respinta anche la domanda di accertamento incidentale ex art. 8 c.p.a., ritenuta comunque irrilevante ai fini della decisione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva

    L'attivazione della clausola risolutiva espressa determina la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, senza necessità di una pronuncia giudiziale o dell'assegnazione di un termine per adempiere.

  • art. 1523 c.c.

    Richiamato in relazione al verbale notarile di attestazione dell'inadempimento del contratto di vendita con riservato dominio.

  • art. 8 c.p.a.

    Consente l'accertamento incidentale delle questioni pregiudiziali rilevanti ai fini della decisione; nel caso concreto la domanda incidentale è stata respinta e ritenuta irrilevante.

  • art. 60 Regolamento UE n. 1306/2013

    Richiamato dal giudice anche in relazione alla clausola antielusiva applicabile alla pretesa di attribuire efficacia retroattiva agli accordi successivi alla risoluzione.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta infondata insieme alle altre doglianze.

Massime di principio

  • L'attivazione della clausola risolutiva espressa produce, ai sensi dell'art. 1456 c.c., lo scioglimento immediato del contratto, senza necessità di una pronuncia giudiziale; l'eventuale successivo accertamento giudiziale ha natura dichiarativa di una risoluzione già verificatasi.
  • Una successiva rinuncia agli effetti della risoluzione da parte del contraente in bonis non determina la reviviscenza del contratto già sciolto e non può incidere retroattivamente sulla posizione giuridica di soggetti terzi, inclusa la pubblica amministrazione.
  • Quando la domanda di contributo richiede la disponibilità giuridica o la conduzione dei terreni, il richiedente deve possedere un valido titolo al momento rilevante per l'erogazione; la risoluzione del contratto di disponibilità intervenuta prima di tale momento esclude il requisito, anche se le parti regolano successivamente i loro rapporti.
  • L'autonomia negoziale consente alle parti di disciplinare nuovamente i rapporti dopo la risoluzione, anche mediante la stipulazione di un nuovo contratto, ma non consente loro di ricostituire retroattivamente un rapporto contrattuale già estinto, soprattutto quando ciò incida sui diritti o sulle pretese di terzi.
  • Gli effetti negoziali della risoluzione già prodottisi non possono essere resi opponibili retroattivamente alla pubblica amministrazione mediante un accordo successivo tra le parti private, poiché ciò comprometterebbe la certezza dei rapporti giuridici e la sicurezza dei traffici.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributi
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàBuona fede e correttezza della PA

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