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Sentenza

Sentenza n. 1019/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza n. 590/2024 pubblicata dal Tribunale di Pisa, Sez. Lavoro, il 16/10/2024, all’esito del procedimento iscritto al n. 932/2023 R.G.;

Giustizia amministrativa202501053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 590/2024 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio della Carta del docente per 500 euro relativamente a ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed era stato ordinato al Ministero di adottare gli atti necessari a consentirne il godimento. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La domanda è stata poi limitata alle somme spettanti alla ricorrente, con esclusione delle spese liquidate in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando la notifica del titolo esecutivo al Ministero, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere alla ricorrente la somma di 2.000 euro riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Pisa, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo, ritenendo il ritardo dell’Amministrazione idoneo a giustificare la misura. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ritardo nell’esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l’esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha novellato la disciplina della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamata dal giudice per stabilire la decorrenza degli interessi legali.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è stato notificato, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo è passato in giudicato.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo saldo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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