Sentenza del 03/07/2018 n. 2743 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Processo tributario - Atti impugnabili ex art. 19 D. Lgs. n. 546/92 - Interpretazione estensiva del disposto normativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contesta la pretesa tributaria portata a sua conoscenza mediante un atto non necessariamente ricompreso formalmente nell'elenco dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992. La questione riguarda l'interpretazione dell'elencazione degli atti impugnabili e la possibilità di ricorrere immediatamente contro qualsiasi atto dell'amministrazione che renda conoscibile una pretesa tributaria concreta e individuata, senza dover attendere l'emissione di un successivo atto tipico espressamente previsto dalla norma.
La decisione
La sentenza afferma che l'elencazione degli atti impugnabili prevista dall'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 è tassativa, ma deve essere interpretata in senso estensivo. Sono quindi impugnabili anche gli atti non formalmente inclusi nell'elenco, purché adottati dall'ente impositore e idonei a portare a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria concreta, attuale e specificamente individuata, con l'indicazione delle ragioni che la sostengono. Non è necessario attendere che la pretesa assuma la forma di uno degli atti tipici dell'art. 19. L'esito è favorevole al contribuente quanto al riconoscimento dell'ampia tutela giurisdizionale.
Norme richiamate
Articolo 19 del D. Lgs. n. 546/1992
L'elencazione degli atti impugnabili, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo.
La tassatività riguarda le categorie di atti impugnabili, ma non impone una lettura meramente formale. Può essere impugnato ogni atto che manifesti in modo concreto e specifico una pretesa tributaria, anche se privo della denominazione o della forma di uno degli atti espressamente elencati.
Articolo 24 della Costituzione
Il diritto di difesa impone di consentire al contribuente di contestare la pretesa tributaria non appena essa sia concretamente conosciuta, senza rinviare necessariamente la tutela a un momento successivo.
Articolo 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva è richiamato come parametro costituzionale di tutela nel rapporto tributario e contribuisce a giustificare un'interpretazione estensiva degli strumenti di difesa del contribuente.
Articolo 97 della Costituzione
I principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione favoriscono una tutela effettiva e tempestiva contro pretese tributarie già concretamente manifestate.
Legge n. 448 del 2001
L'ampliamento della giurisdizione tributaria sostiene una lettura estensiva degli atti sottoponibili al giudice tributario, includendo gli atti dell'amministrazione che rendano attuale e individuabile la pretesa fiscale.
Massime di principio
- Per stabilire se un atto è impugnabile non conta soltanto la sua denominazione formale, ma soprattutto il suo contenuto concreto e la sua idoneità a rendere conoscibile una pretesa tributaria specifica.
- Un atto dell'amministrazione può essere impugnato anche prima dell'emissione di un atto tipico previsto dall'art. 19, quando contiene una richiesta fiscale attuale, determinata e motivata.
- La tutela del contribuente deve essere effettiva e tempestiva: non è necessario attendere l'eventuale successivo atto autoritativo se la pretesa è già chiaramente manifestata.
- Non ogni comunicazione dell'ente impositore è automaticamente impugnabile: deve emergere una pretesa tributaria concreta e individuata, sorretta da ragioni comprensibili.
- In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto dell'atto, l'individuazione del tributo richiesto, l'importo o i criteri di determinazione e la motivazione, oltre ai termini processuali applicabili.
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