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Sentenza

Sentenza del 06/09/2022 n. 3722 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Imu Ici - Personale militare ed assimilato - Esenzione anche in assenza di residenza anagrafica - Omessa tempestiva presentazione al Comune della richiesta - Perdita del beneficio - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU 2013: i ricorrenti contestavano la debenza dell'IMU sull'immobile 'prima casa' non abitato anagraficamente poiché uno dei ricorrenti (A. B.) era militare e dimorava in caserma; deducevano inoltre la prescrizione quinquennale e il difetto di motivazione degli atti.

La decisione

Appello del Comune accolto. La Commissione ha ritenuto che l'agevolazione prevista dall'art.2 del D.L. n.102/2013 (convertito nella L. n.124/2013) spetta anche in assenza di residenza anagrafica solo se il soggetto ha presentato, a pena di decadenza e entro il termine ordinario per le dichiarazioni di variazione IMU, apposita dichiarazione comunale (comma 5-bis) attestante i requisiti e indicando i dati catastali. Nel caso di specie tale dichiarazione non era stata presentata nei termini (entro il 30/06/2014 per il 2013), sicché il beneficio è stato negato e l'avviso confermato. La Commissione ha inoltre dichiarato regolare la notifica dell'atto secondo la regola della 'scissione degli effetti' per le comunicazioni effettuate tramite terzi e ha compensato le spese del grado a causa della mancata costituzione del contribuente in appello.

Norme richiamate

  • D.L. n.102 del 31/08/2013, conv. con modificazioni nella L. n.124 del 28/10/2013, art.2

    Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione ... con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

    L'esenzione IMU per il personale in servizio permanente (Forze armate, Forze di polizia, Vigili del Fuoco, carriera prefettizia) si applica anche in assenza di residenza anagrafica, ma è subordinata alla presentazione, entro il termine ordinario per le dichiarazioni di variazione, della specifica dichiarazione IMU; la mancata presentazione comporta la perdita (decadenza) del beneficio.

  • D.Lgs. n.546/1992, art.21

    Termine di 60 giorni per proporre ricorso tributario dall'effettiva ricezione dell'atto impositivo; la tardività del ricorso per ricezione successiva espone all'inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n.477/2002 e Cass. Sez. Unite n.12332/2017

    Principio della 'scissione degli effetti' delle notificazioni/partecipazioni comunicative: nelle comunicazioni che richiedono la cooperazione di terzi (es. invio tramite Poste), si considera rilevante la data di spedizione ai fini dell'effetto nei confronti del notificante; tale giurisprudenza è stata richiamata per ritenere valida la tempestività dell'invio dell'atto da parte dell'amministrazione quando spedito entro il termine.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per il personale in servizio permanente è prevista anche se la residenza anagrafica è altrove, ma il diritto al beneficio è condizionato alla presentazione, entro il termine ordinario per le dichiarazioni di variazione IMU, di un'apposita dichiarazione che attesti i requisiti e indichi i dati catastali; senza tale adempimento il beneficio si perde.
  • Il termine di impugnazione (art.21 D.lgs. 546/1992) decorre dalla ricezione dell'atto; quindi i contribuenti devono controllare la data di effettiva ricezione e proporre ricorso entro 60 giorni per non incorrere in inammissibilità.
  • La regola della 'scissione degli effetti' può rendere tempestive le comunicazioni dell'amministrazione quando queste sono state effettivamente inviate prima del termine tramite terzi (es. Poste), ma ciò non sostituisce gli adempimenti sostanziali richiesti dalla normativa (es. presentazione della dichiarazione IMU entro il termine previsto).
  • In casi simili è fondamentale conservare prova della presentazione tempestiva della dichiarazione IMU (ricevute, raccomandate A/R, pec, ricezione del Comune) e, in caso di contestazione, proporre tempestivamente ricorso; l'omessa attività documentale/rocessuale può compromettere l'esito e comportare compensazione delle spese se il contribuente non si costituisce.
  • Se si contesta la notifica o la tempestività dell'atto, valutare entrambe le dimensioni: data di spedizione (per l'amministrazione) e data di ricezione (per l'efficacia nei confronti del destinatario), e considerare la giurisprudenza sulla scissione degli effetti per le comunicazioni tramite terzi.

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