Cassazione Penale, Ordinanza n. 02765/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di false dichiarazioni sulla identità o qualità personali ex art. 495 c.p. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato indebitamente i precedenti penali. Il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per l'eccessività della pena, ritenuta non adeguatamente giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico, perché la Corte di appello aveva motivato autonomamente sulla non tenuità del fatto, evidenziando che la condotta era stata posta in essere per non far emergere precedenti di polizia e penali del dichiarante; il ricorso, inoltre, non censurava puntualmente tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, quando la pena irrogata è al di sotto della media edittale e pari, nel caso concreto, al minimo dopo la riduzione per il rito abbreviato, è sufficiente una motivazione sintetica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
individua il delitto per il quale era stata confermata la condanna
art. 131-bis c.p.
invocato dal ricorrente per la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ne esclude l'applicazione per la non tenuità della condotta
art. 132 c.p.
richiamato quale criterio legale di determinazione della pena nel giudizio di merito
art. 133 c.p.
richiamato come parametro per la commisurazione della pena in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi del fatto
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando censura solo una delle rationes decidendi autonome e autosufficienti poste a fondamento della decisione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta abbia una finalità specificamente ostativa alla scoperta di precedenti penali o di polizia, poiché ciò è indice di non tenuità.
- La doglianza sulla dosimetria della pena è normalmente infondata se il giudice di merito ha fatto uso della discrezionalità riconosciutagli dagli artt. 132 e 133 c.p. e la pena è stata irrogata al di sotto della media edittale o, comunque, con riduzione per rito abbreviato.
- Quando il parametro di adeguatezza della pena è desumibile dall'intero percorso argomentativo della sentenza, non è richiesta una motivazione analitica e dettagliata sulla quantificazione sanzionatoria.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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