Cassazione Civile, Ordinanza n. 18430/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (gestore carburanti)
La controversia
Una società di autotrasporti aveva convenuto in giudizio la società che gestiva una stazione di servizio, deducendo che, dopo un rifornimento di carburante effettuato con un proprio autocarro, il veicolo si era bloccato poco dopo in autostrada e, verifiche successive, avevano evidenziato nel serbatoio una rilevante quantità d’acqua, ritenuta causa del danneggiamento del motore. La domanda era stata proposta come risarcitoria per inadempimento contrattuale/inesatto adempimento, assumendo che l’acqua fosse stata immessa nel serbatoio insieme al carburante durante il rifornimento. In primo grado erano state assunte testimonianze, acquisita una perizia di parte e svolta una CTU; il consulente aveva attribuito la presenza dell’acqua alla condensa, escludendo un nesso causale con il carburante erogato. Il tribunale aveva quindi rigettato la domanda. L’appello era stato dichiarato inammissibile ex art. 348-ter c.p.c. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 1218, 1490, 1494, 2697 c.c., lamentando che il giudice avrebbe invertito l’onere della prova e che, in presenza di inadempimento contrattuale, bastava allegare il contratto e il danno, spettando alla controparte provare l’esatto adempimento; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice recepito acriticamente le conclusioni della CTU, asseritamente illogiche e apodittiche, fondate su una tesi di formazione dell’acqua per condensa non dimostrata; 3) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 196 c.p.c., per non avere disposto la rinnovazione della CTU nonostante le contestazioni della parte attrice e le critiche del consulente di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, nell’azione risarcitoria da inadempimento o inesatto adempimento, l’attore deve provare non solo l’esistenza del rapporto contrattuale ma anche il nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato; solo dopo spetta al debitore provare l’esatto adempimento o la causa non imputabile. Nel caso concreto il giudice di merito aveva escluso che fosse stato provato che il danno derivasse da carburante adulterato o frammisto ad acqua e aveva attribuito la causa del danno alla condensa, sicché la domanda era correttamente rigettata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché in realtà mirava a contestare il merito della decisione e la valutazione delle prove, confrontandosi direttamente con la CTU più che con la motivazione della sentenza. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva spiegato che l’accertamento dell’origine dell’acqua nel serbatoio richiedeva un giudizio tecnico, non essendo sufficienti le sole testimonianze. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la scelta di rinnovare o meno la consulenza tecnica è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito quando le contestazioni attengono al merito delle conclusioni e non alla regolarità dell’operato del consulente; nel caso concreto la mancata rinnovazione era stata motivata con l’esaurienza della CTU già svolta e l’insufficienza delle contestazioni dell’attrice. Conseguentemente, oltre al rigetto, sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi per lamentare ultrapetizione o errata gestione del thema decidendum/probatorio, ma la Corte non ha ravvisato violazioni.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà al merito della decisione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione della CTU e delle prove; la Corte ha ribadito che non vi era vizio di legittimità nel modo in cui il giudice di merito ha apprezzato gli elementi istruttori.
art. 1218 c.c.
Nell’azione risarcitoria da inadempimento il debitore risponde salvo prova dell’esatto adempimento o della causa non imputabile; ciò non esonera l’attore dalla prova del nesso causale tra prestazione e danno.
art. 1490 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 1494 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 2697 c.c.
La Corte afferma che l’attore che agisce per danni da inadempimento deve provare il rapporto contrattuale e il nesso causale tra prestazione e danno; solo dopo si sposta sul debitore l’onere liberatorio.
art. 196 c.p.c.
Richiamato per contestare il mancato rinnovo della CTU; la Corte conferma la discrezionalità del giudice nel disporre o meno nuove indagini tecniche.
art. 348-ter c.p.c.
Citatto in relazione all’ordinanza di inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In un’azione di risarcimento del danno da inadempimento o inesatto adempimento, l’attore deve provare non solo il contratto e il danno, ma anche il nesso causale tra la prestazione eseguita e il pregiudizio lamentato.
- L’onere di provare l’esatto adempimento o la causa non imputabile grava sul debitore convenuto solo dopo che l’attore abbia assolto la prova del rapporto causale tra prestazione e danno.
- La contestazione della valutazione delle prove e della CTU non è, di regola, deducibile in cassazione come violazione di legge se si risolve in una critica al merito dell’accertamento compiuto dal giudice di merito.
- La scelta di disporre o meno la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti di una motivazione mancante o illogica, non quando le contestazioni investono soltanto il contenuto delle conclusioni peritali.
- Le prove testimoniali possono essere idonee a ricostruire la dinamica fattuale del fatto dannoso, ma non sostituiscono necessariamente l’accertamento tecnico quando la causa del danno richiede specifiche competenze scientifiche.
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