Sentenza del 15/04/2016 n. 148 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Tassa Concessione Governativa - Telefoni Mobili - Obbligo di versamento - Ente Locale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La tassa di concessione governativa sui telefoni mobili è stata ritenuta ancora pienamente dovuta, poiché la mancata disciplina dell'utilizzo dei telefoni nel Codice delle Comunicazioni non equivale all'abrogazione della tassa. L'Ente Locale, non rientrando tra le Amministrazioni dello Stato esonerate, deve quindi versare il tributo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ente Locale sosteneva di dover essere esonerato dal pagamento della tassa di concessione governativa per i telefoni mobili, presumibilmente in quanto ente pubblico. La questione riguardava l'applicabilità dell'esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato e l'eventuale abrogazione della tassa a seguito dell'entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni. La sentenza ha ritenuto che un Ente Pubblico Locale, avendo autonoma personalità giuridica, non sia equiparabile a un'Amministrazione dello Stato ai fini dell'esenzione.
Norme richiamate
Norme sull'esenzione dalla tassa di concessione governativa per le Amministrazioni dello Stato
L'esenzione riguarda le Amministrazioni dello Stato in senso proprio e non si estende automaticamente agli Enti Pubblici Locali dotati di autonoma personalità giuridica.
Codice delle Comunicazioni Elettroniche
La mancata disciplina dell'utilizzo dei telefoni mobili nel Codice delle Comunicazioni non determina, di per sé, l'abrogazione della tassa di concessione governativa.
Pronuncia delle Sezioni Unite in materia di tassa di concessione governativa sui telefoni mobili
La tassa è stata ritenuta tuttora vigente e dovuta, salvo specifiche ipotesi di esenzione previste dalla legge.
Massime di principio
- Gli Enti Pubblici Locali non possono invocare automaticamente le esenzioni riservate alle Amministrazioni dello Stato: occorre verificare se la norma includa espressamente il singolo ente.
- L'autonoma personalità giuridica dell'ente è un elemento rilevante per escludere l'equiparazione all'Amministrazione statale ai fini tributari.
- L'abrogazione di un tributo non può essere desunta dalla sola assenza di una disciplina successiva o dal mancato richiamo nel Codice delle Comunicazioni; è necessaria una disposizione abrogativa chiara o incompatibile.
- In situazioni analoghe, la tassa sui telefoni mobili deve essere considerata dovuta finché non risulti un'esenzione normativa specifica applicabile al soggetto interessato.
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