Sentenza n. 4996/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
La controversia
La ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentata ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 21 febbraio 2026, ha comunicato di avere ottenuto il titolo richiesto. La sopravvenuta adozione del provvedimento ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva ottenuto il permesso di soggiorno richiesto e, pertanto, il procedimento amministrativo oggetto dell’azione avverso il silenzio si era concluso. Le spese di lite sono state compensate. Quanto all’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio: il procuratore istante dovrà depositare, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, una dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni reddituali della ricorrente anche per l’anno 2025, in applicazione dell’art. 79 d.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000. La decisione sull’istanza di liquidazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. n. 286/1998
È la disposizione in base alla quale era stata presentata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 79 d.P.R. n. 115/2002
Richiede, ai fini dell’ammissione e della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, anche l’impegno a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti reddituali fino alla definizione del processo.
artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000
Costituiscono il riferimento per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulle condizioni reddituali della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Individua il reddito complessivo imponibile rilevante, costituito dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell’imposta personale sul reddito conseguiti da ciascun componente della famiglia.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e viene così meno l’inerzia oggetto di contestazione.
- Ai fini della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, il giudice può richiedere una dichiarazione sostitutiva aggiornata sulle condizioni reddituali, comprensiva delle variazioni intervenute fino alla definizione del processo, secondo i requisiti previsti dalla normativa sul patrocinio.
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