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Sentenza

Sentenza n. 1341/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 17199/2023.

Giustizia amministrativa202400592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del GSE che ha qualificato l'impianto idroelettrico alimentato dal deflusso minimo vitale come impianto a bacino o a serbatoio e ha riconosciuto una tariffa incentivante inferiore rispetto a quella prevista per gli impianti ad acqua fluente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi energetici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 17199/2023, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento del GSE. Con il primo motivo ha sostenuto che l'impianto, alimentato dal deflusso minimo vitale rilasciato dalla diga di Scandarello, dovesse essere qualificato come impianto ad acqua fluente ai sensi dell'Allegato 2, punto 1.1.1, del d.m. 6 luglio 2012 e della terminologia UNIPEDE richiamata dal decreto. Secondo l'appellante, il flusso del DMV sarebbe continuo, non interrompibile e non utilizzabile per modulare la produzione nelle ore di maggiore domanda; la distinzione tra impianti ad acqua fluente e impianti a bacino dovrebbe quindi fondarsi sulla concreta possibilità del produttore di accumulare e differire l'utilizzo dell'acqua. L'appellante ha inoltre sostenuto che il d.m. 4 luglio 2019 avrebbe avuto carattere meramente ricognitivo e chiarificatore di una distinzione già desumibile dal d.m. 6 luglio 2012, senza essere invocato quale disciplina sopravvenuta applicabile ratione temporis. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, lamentando che il GSE non avrebbe adeguatamente considerato le osservazioni presentate in replica al preavviso di rigetto e non avrebbe fornito una motivazione complessivamente idonea a giustificare la decisione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha rilevato che agli impianti incentivati ai sensi del d.m. 6 luglio 2012 si applica la disciplina vigente in tale decreto, senza rilievo delle discipline successive dei d.m. 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019. Sulla base dell'Allegato 2 del d.m. 6 luglio 2012, della terminologia UNIPEDE e dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 387/2003, il carattere distintivo dell'impianto ad acqua fluente è l'utilizzo della portata naturale di volta in volta presente, non programmabile; gli impianti a bacino o a serbatoio, invece, utilizzano acqua proveniente da un invaso e consentono di programmare quantità e tempi della produzione. L'impianto in esame, collocato a valle della diga di Scandarello e alimentato dal DMV rilasciato dall'invaso, beneficia di un flusso costante e programmabile e deve quindi essere qualificato come impianto a bacino. La qualificazione dell'impianto a monte si riflette, per derivazione, sull'impianto posto a valle. È stato respinto anche il secondo motivo: l'art. 10-bis l. 241/1990 non impone all'amministrazione la confutazione analitica di ogni singola osservazione del privato, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logicamente idonea, fondata sulle risultanze istruttorie. Nel caso concreto, il provvedimento del GSE aveva esaminato la documentazione trasmessa e illustrato adeguatamente le ragioni della qualificazione dell'impianto, anche in relazione alle definizioni UNIPEDE e alla presenza dell'invaso artificiale. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Allegato 2, punto 1.1.1, d.m. 6 luglio 2012

    Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell’UNIPEDE.

    La classificazione deve essere operata secondo la terminologia UNIPEDE applicabile ratione temporis; l'impianto ad acqua fluente utilizza la portata naturale di volta in volta presente, mentre l'impianto a bacino o a serbatoio utilizza acqua proveniente da un invaso e consente la programmazione della produzione.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 387/2003

    Impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente.

    La disposizione è richiamata per distinguere le fonti programmabili dagli impianti ad acqua fluente, caratterizzati dall'assenza di programmabilità preventiva.

  • artt. 56, 95 e 145 d.lgs. 152/2006

    Sono richiamati per qualificare il deflusso minimo vitale come portata d'acqua continua e non interrompibile ai sensi di legge.

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione e il preavviso di rigetto non impongono la confutazione analitica di ogni argomentazione del privato; è sufficiente che la motivazione complessiva dell'atto dia conto delle osservazioni e sostenga logicamente la decisione alla luce dell'istruttoria.

  • art. 88, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il richiamo ai precedenti conformi quale modalità di motivazione della decisione.

Massime di principio

  • Agli impianti che accedono ai meccanismi incentivanti previsti dal d.m. 6 luglio 2012 si applica la disciplina di tale decreto, senza che possano essere direttamente applicate, in via sostitutiva o più favorevole, le disposizioni dei successivi d.m. 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019.
  • La distinzione tra impianti idroelettrici ad acqua fluente e impianti a bacino o a serbatoio deve essere effettuata, ai sensi dell'Allegato 2, punto 1.1.1, del d.m. 6 luglio 2012, secondo la terminologia UNIPEDE e in base alla concreta possibilità di programmare il flusso e differire la produzione di energia.
  • Un impianto idroelettrico posto a valle di una diga e alimentato dal deflusso minimo vitale rilasciato dall'invaso deve essere qualificato come impianto a bacino o a serbatoio quando beneficia di un flusso costante e programmabile; la qualificazione dell'impianto a monte si riflette, per derivazione, sull'impianto posto a valle.
  • L'art. 10-bis l. 241/1990 non impone all'amministrazione di confutare analiticamente ciascuna osservazione presentata dal privato: è sufficiente una motivazione complessiva, completa e logicamente coerente, che consideri le risultanze istruttorie e renda comprensibili le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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