Sentenza n. 3028/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4689/2024 depositata in data 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4689/2024, relativa all'attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4689/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso; l'Amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali, né aveva fornito deduzioni o informazioni sull'andamento della procedura. L'ottemperanza non comprendeva le spese di lite della sentenza civile, distratte in favore dei difensori, non essendo stata proposta azione esecutiva su tale capo. La ricorrente aveva inoltre richiesto una penalità di mora, domanda respinta dal Tribunale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato. Ha ritenuto decisivo che il titolo fosse ritualmente notificato, che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e che l'Amministrazione non avesse adempiuto, neppure parzialmente. Ha inoltre rilevato che il credito non era contestato nell'an e nel quantum. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché, considerato il tempo trascorso e l'entità delle somme, la condanna sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'Amministrazione consente di accertare l'inottemperanza al titolo giudiziale e di ordinare il pagamento.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
Il titolo posto in esecuzione comprendeva interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione della carta docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è accertabile l'inottemperanza a una sentenza di condanna dell'Amministrazione quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'Amministrazione non abbia eseguito la prestazione dovuta.
- Quando l'Amministrazione, costituita nel giudizio di ottemperanza, non contesti né l'esistenza né l'ammontare del credito e non dimostri l'avvenuto adempimento, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'integrale adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
- Il giudizio di ottemperanza può essere limitato ai capi del titolo giudiziale effettivamente azionati: le spese processuali distratte in favore dei difensori restano escluse se non sono comprese nella domanda di esecuzione.
- La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
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