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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24393/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, in sede di riesame, della misura degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 80). I motivi principali: I) censura sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per presunto travisamento delle dichiarazioni del teste Pascuzzi (si contesta la lettura di "assiduamente" rispetto a quanto definito dal ricorrente come "occasionalmente"); II) richiesta di denunziazione del fatto nella fattispecie meno grave del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (cessioni occasionali per importi modesti, non superiori a 50 euro); III) dedotta insussistenza delle esigenze cautelari in quanto, secondo il ricorrente, non sarebbe dimostrata la sua partecipazione a una rete di spaccio né il concreto rischio di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: i censure sono essenzialmente di fatto e implicano una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; inoltre mancava il requisito di autosufficienza del motivo relativo alle dichiarazioni del Pascuzzi perché le dichiarazioni non sono state allegate al ricorso. Sul punto delle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito un percorso motivazionale logico e adeguato, evidenziando il rischio concreto di reiterazione e la capacità dell'indagato di riorganizzarsi nella rete di traffico. Per questi motivi la misura degli arresti domiciliari è stata confermata implicitamente dalla declaratoria di inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale che disciplina i reati relativi agli stupefacenti; il quinto comma prevede una fattispecie meno grave per cessioni occasionali di modica quantità, la cui ricognizione richiede accertamenti di fatto non sindacabili in sede di Cassazione se non per vizi di motivazione.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Riferimento procedurale richiamato per sintetizzare i motivi del ricorso; evidenzia obblighi formali circa l'esposizione dei motivi ma non consente una rivalutazione di merito in sede di legittimità.

  • cod. proc. pen., art. 606

    Indica i limiti del sindacato della Corte di Cassazione (criteri di valutazione dei motivi di ricorso); la Corte verifica la corretta applicazione del diritto e la sufficienza della motivazione, non la più convincente valutazione dei fatti.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla responsabilità per il pagamento delle spese e delle ammende in assenza di "assenza di colpa" che giustifichi diversamente la non condanna; usata per giustificare la comminazione della sanzione pecuniaria per inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare o rivalutare il compendio probatorio: i profili puramente fattuali o le contraddizioni tra dichiarazioni di testimoni vanno affrontati nei gradi di merito e richiedono documentazione autosufficiente se vengono invocati in Cassazione.
  • Se si contesta il travisamento di dichiarazioni di testi, occorre allegare le dichiarazioni integrali o gli atti utili (trascrizioni, verbali) nel ricorso per rispettare il principio di autosufficienza; senza ciò il motivo è inammissibile.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave (es. comma 5 art. 73 d.P.R. 309/90) implica accertamenti di fatto sulla modalità, frequenza e quantità delle cessioni e pertanto non è normalmente decidibile in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione o profili di diritto evidenti.
  • Per contrastare le esigenze cautelari occorre dimostrare, con argomentazioni capaci di colpire la logica della motivazione del giudice, l'assenza di un concreto e attuale rischio di reiterazione o fuga; semplici negazioni non sono sufficienti.
  • Un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie: valutare attentamente la fondatezza giuridica e la completezza documentale prima di proporre ricorso in Cassazione.
  • Quando si agisce contro misure cautelari, concentrarsi su vizi di diritto, carenze logiche o formali nella motivazione del giudice di merito piuttosto che su mera diversa interpretazione delle prove.

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