Cassazione Civile, Ordinanza n. 26996/2021 del 05/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (attori)
La controversia
Quattro soggetti avevano convenuto in giudizio un costruttore edile deducendo che questi aveva promesso in vendita a ciascuno di loro un appartamento, per poi pretendere successivamente un prezzo maggiore rispetto a quello concordato. I fatti avevano determinato un procedimento penale nei confronti del costruttore per estorsione e tentata estorsione, con condanna anche al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede; le statuizioni civili erano divenute definitive. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria. In appello il convenuto aveva dedotto, tra l'altro, che il processo di primo grado si fosse interrotto per la morte del procuratore degli attori e che non fosse stato validamente proseguito, né tempestivamente riassunto, perché i nuovi difensori non avrebbero depositato valida procura. La Corte d'appello aveva accolto questo motivo, dichiarando estinto il giudizio di primo grado. Nel ricorso per cassazione i soccombenti in appello hanno censurato tale decisione, sostenendo in sintesi che: 1) il processo non poteva dirsi estinto perché il convenuto aveva sollevato l'eccezione di estinzione solo tardivamente, nella memoria di replica, in un giudizio introdotto prima della riforma del 2009, quando l'art. 307 c.p.c. richiedeva la proposizione dell'eccezione prima di ogni altra difesa; 2) non vi era stata comunque una vera estinzione, perché la mancata interruzione del processo a seguito della morte del difensore integra semmai una nullità processuale e non l'estinzione; 3) le ulteriori censure del ricorso principale restavano assorbite. Il resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, contestando preliminarmente anche l'ammissibilità del ricorso principale per asseriti vizi di procura, di sottoscrizione e di specificità dei motivi, e lamentando inoltre la compensazione delle spese e l'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità/improcedibilità sollevate dal controricorrente. Ha poi accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendolo fondato. Ha affermato, da un lato, che la mancata interruzione del processo a seguito della morte del difensore non determina l'estinzione del giudizio, ma una nullità processuale deducibile con l'impugnazione; dall'altro lato, che nel regime anteriore alla legge n. 69 del 2009 l'eccezione di estinzione doveva sì essere proposta prima di ogni altra difesa, ma poteva comunque essere sollevata solo in via principale e non per la prima volta nella memoria di replica, come avvenuto nel caso concreto. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; i restanti motivi incidentali sono stati rigettati. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 307 c.p.c.
testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 69 del 2009
Nel regime previgente l'eccezione di estinzione non era rilevabile d'ufficio e doveva essere proposta prima di ogni altra difesa; tuttavia, la sua proposizione tardiva nella memoria di replica è inammissibile. La mancata interruzione del processo non produce estinzione, ma nullità processuale.
art. 369 c.p.c.
La presenza, nell'originale depositato in cancelleria, della procura speciale sottoscritta è sufficiente a soddisfare il requisito previsto per il ricorso per cassazione.
art. 366, n. 3, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di chiara esposizione delle ragioni di diritto è stata ritenuta infondata sulla base del contenuto complessivo del ricorso.
legge n. 53 del 1994
È sufficiente, ai fini della notificazione del ricorso, che al messaggio PEC sia allegato il documento digitale contenente la procura.
art. 276, comma 2, c.p.c.
La Corte ha esaminato preliminarmente le eccezioni di rito secondo l'ordine logico-procedimentale.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato in relazione alla memoria del controricorrente con cui sono state ampliate le eccezioni preliminari.
art. 354 c.p.c.
La mancata interruzione del processo di primo grado per morte del difensore non consente l'applicazione di tale norma in appello; il giudice di secondo grado deve dichiarare la nullità della sentenza e procedere a nuovo esame del merito.
Massime di principio
- Nel processo civile, la mancata interruzione del giudizio a fronte di un evento interruttivo automatico non determina l'estinzione del processo, ma integra una nullità processuale denunciabile con il gravame.
- Nel regime anteriore alla riforma del 2009, l'eccezione di estinzione del processo doveva essere proposta dalla parte interessata prima di ogni altra difesa e non poteva essere introdotta per la prima volta nella memoria di replica o comunque in forma tardiva.
- L'eccezione di estinzione è un'eccezione in senso stretto: non è rilevabile d'ufficio e può essere validamente esaminata solo se ritualmente e tempestivamente sollevata dalla parte interessata.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura speciale nell'originale depositato e la sua allegazione al messaggio di notificazione possono essere sufficienti, senza che occorra la trascrizione integrale della procura nella copia notificata.
- In sede di legittimità, il vizio processuale va apprezzato alla luce del raggiungimento dello scopo dell'atto: se la controparte ha compreso l'impugnazione e ha potuto difendersi, il vizio formale non comporta nullità utile se non è dimostrato un concreto pregiudizio processuale.
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