Cassazione Civile, Ordinanza n. 17869/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un'attribuzione di rendita catastale per l'anno 2013 notificata a una società concessionaria di beni demaniali. Nei gradi di merito era stata disapplicata la sanzione tributaria, ritenendo sussistente una situazione di oggettiva incertezza interpretativa dovuta alla coesistenza di molteplici fonti normative, regolamentari e convenzionali e a differenti interpretazioni delle stesse. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice tributario non potesse disapplicare d'ufficio le sanzioni in mancanza di specifica domanda del contribuente; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 336 l. 311/2004 e dell'art. 8 d.lgs. 546/1992, sempre in relazione al potere di disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il profilo seguito dalla CTR e ha accolto il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che il giudice tributario può dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa solo se la relativa domanda sia stata proposta dal contribuente nei modi e nei termini processuali corretti, e non d'ufficio. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 546/1992
il potere di disapplicare le sanzioni tributarie per obiettiva incertezza interpretativa non è esercitabile d'ufficio, ma solo se il contribuente lo domandi nei modi e nei termini processuali appropriati
art. 336 l. 311/2004
richiamato dal ricorrente come parametro normativo della censura, in relazione alla disciplina delle sanzioni e alla loro applicazione
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
richiamato come conferma generale della disciplina dell'esclusione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3
richiamato come ulteriore base normativa del principio di non applicazione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza
art. 2697 c.c.
citato solo indirettamente nel richiamo ai principi di autosufficienza e prova, ma non decisivo nella ratio decidendi
art. 8 d.lgs. 546/92
espressione usata nel testo per indicare la norma processuale tributaria sulla disapplicazione delle sanzioni
Massime di principio
- La disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa presuppone una domanda del contribuente proposta ritualmente; il giudice non può attivare tale potere d'ufficio.
- La presenza di un'incertezza interpretativa su norme tributarie, anche se derivante da fonti molteplici o da orientamenti contrastanti, non basta da sola a fondare la disapplicazione delle sanzioni se la relativa istanza non è stata tempestivamente introdotta nel processo.
- Quando la questione è solo di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
- L'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza va respinta se il ricorso contiene in modo sintetico ma chiaro gli elementi necessari a comprendere oggetto della controversia e censure, senza imporre al giudice di ricercare autonomamente gli atti di causa.
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