Cassazione Penale, Sentenza n. 05782/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio per due distinti profili: 1) Gjonaj Fatjon, Gjonaj Mark, Prenga Gjovalin e Hila Marin hanno dedotto che l'aumento di pena applicato a titolo di aggravante ex art. 80 comma 2 DPR 309/90 è illegale perché, secondo il loro calcolo, l'incremento concesso eccedeva il limite massimo dei due terzi previsto dal secondo comma dell'art. 80 (es.: su una pena base di anni 2 mesi 8 e euro 8000 sarebbe stato applicato un aumento di anni 2 mesi 1 e euro 7000, oltre il limite dei 2/3). 2) Prenga/Perenga Edmond ha dedotto violazione di legge per inosservanza/erronea applicazione dell'art. 132 comma 1 cod. pen., sostenendo che il giudice avrebbe adottato una pena base (anni 3) superiore al minimo edittale (anni 2) senza darle motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., il sindacato in Cassazione sulla sentenza di patteggiamento è limitato a specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena) e che l'errato calcolo dell'aumento per l'aggravante, se non determina una pena fuori dai limiti edittali, non costituisce una "pena illegale" idonea a fondare il ricorso. Nel caso concreto la pena concordata rientrava nei limiti previsti dall'art. 73 DPR 309/90, per cui l'errore di calcolo non ha prodotto illegalità. Quanto al motivo di Prenga Edmond, la Corte ha ritenuto che il giudice abbia svolto il controllo di congruità richiesto dall'art. 444 c.p.p. e che l'omessa motivazione su passaggi intermedi non consente ricorso ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis. Per questi motivi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a pagare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina la procedura del patteggiamento: il giudice verifica la correttezza giuridica del patto e la congruità della pena finale, senza essere tenuto a motivare tutti i passaggi del calcolo intermedio della pena.
art. 73 DPR 309/90 (commi 4 e 6)
Fissa il minimo e il massimo edittale per il reato contestato (da due a sei anni di reclusione e relativa forbice di multa); la pena concordata è rientrata nei limiti di questa norma.
art. 80 DPR 309/90 (comma 2)
il secondo comma dell'art. 80 DPR 309/90 prevede un limite massimo di aumento pari ai due terzi
Stabilisce il limite massimo di incremento per l'aggravante; la Corte ha ritenuto che un errore nel calcolo dell'aumento non costituisce "illegalità" se la pena finale resta nei limiti edittali.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena
Limita gli strumenti di impugnazione in Cassazione delle sentenze di patteggiamento ai soli motivi espressamente indicati; esclude il sindacato sulla determinazione della pena basata su calcoli intermedi errati se la pena finale resta nel perimetro legale.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)
la pena determinata ex art. 444 cod. proc. pen. a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione ... è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali
Principio di diritto secondo cui l'errore nei calcoli o nei passaggi interni del patteggiamento importa illegittimità solo se la pena finale supera i limiti delineati dal codice penale; altrimenti non configura illegittimità idonea a fondare il ricorso per Cassazione.
art. 132 comma 1 cod. pen.
Regole di individualizzazione della pena (criteri per determinare la pena nel rispetto dei limiti edittali); la censura relativa a mancata motivazione sulla scelta di una pena entro i limiti edittali è stata ritenuta inammissibile in questo contesto di patteggiamento.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e all'eventuale sanzione pecuniaria dei ricorrenti quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p.; errori di calcolo che non producono una pena al di fuori dei limiti edittali non fondano il ricorso.
- Per contestare una pena concordata occorre dimostrare che la pena finale sia "illegale" nel senso tecnico, cioè che ecceda i limiti edittali di genere, specie o quantità previsti dal codice penale; altrimenti la censura è inammissibile.
- Il giudice che omologa il patteggiamento deve verificare la correttezza giuridica e la congruità della pena finale, ma non è obbligato a motivare dettagliatamente ogni singolo passaggio del calcolo intermedio della pena concordata.
- Quando si rileva un errore tecnico nel calcolo degli aumenti aggravanti, occorre valutare prima se l'errore ha inciso sul rispetto dei limiti edittali; solo se la pena risultante è fuori dai limiti è possibile ottenere un sindacato di legittimità.
- Proporre ricorsi manifestamente infondati o non conformi alle limitazioni previste per il patteggiamento può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è necessario un'attenta verifica preventiva della fondatezza del motivo di impugnazione.
- In fase di patteggiamento è strategico, se possibile, contestare in maniera chiara ed anteriore la qualificazione giuridica o la correlazione tra richiesta e sentenza, perché sono tra i pochi motivi che possono essere effettivamente sindacati in Cassazione.
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